Preavviso e interesse ad agire nelle segnalazioni CRIF e Centrale dei Rischi (ABF Collegio di Bari n. 4379 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione in Centrale dei Rischi attiene ai soli doveri di trasparenza e non costituisce presupposto di legittimità dell’iscrizione. La legittimità sostanziale della segnalazione a sofferenza riposa sulla valutazione complessiva della posizione del debitore, che deve evidenziare un’incapacità non transitoria di onorare i debiti, escluso ogni automatismo tra mero inadempimento e segnalazione. L’omissione del preavviso, fermo il presupposto sostanziale, può dar luogo soltanto a tutela risarcitoria, mai alla radicale rimozione della segnalazione. La sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia di cancellazione, per essere il dato ormai non più visibile, impone il rigetto del relativo capo della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, debitore principale di un contratto di prestito personale del 2015, lamenta l’illegittimità delle segnalazioni negative del proprio nominativo nell’archivio privato gestito da CRIF e nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Sostiene che le iscrizioni sarebbero state disposte senza preavviso e, quanto all’archivio pubblico, senza un’accurata valutazione preventiva dello stato di sofferenza. Insoddisfatto del reclamo, chiede la condanna dell’intermediario alla cancellazione del nominativo dagli archivi pubblici e privati con efficacia retroattiva.

La banca deduce la correttezza del proprio operato: il ricorrente non avrebbe versato le rate omettendo del tutto i pagamenti nel corso del 2022. Dopo la decadenza dal beneficio del termine, comunicata nel settembre 2022 con contestuale informativa, l’intermediario avrebbe segnalato il nominativo in CRIF e poi in sofferenza in Centrale dei Rischi. Segue una proposta di saldo e stralcio accettata e pagata nel marzo 2023, con successiva riclassificazione a perdita. La resistente chiede il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Sulla segnalazione nel sistema di informazioni creditizie privato, il Collegio rileva che la visura prodotta dal ricorrente risale al 31.10.2022 e attestava allora una sofferenza. La banca però documenta che, allo stato, nell’archivio non vi sono più segnalazioni negative a suo carico, essendo decorso il termine di conservazione previsto dall’allegato 2 del Codice di deontologia. Il ricorrente, ricevute le controdeduzioni, non ha replicato: la circostanza, argomentano i giudicanti, è indicativa della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione su quel capo, richiamando il principio di Cassazione sulla necessità di un risultato utile e concreto.

Passando alla Centrale dei Rischi, il Collegio ricostruisce la funzione dell’archivio secondo la Circolare n. 139/1991 e sottolinea che gli intermediari rispondono della correttezza dei dati trasmessi in virtù di un obbligo di ordine pubblico. La segnalazione deve fondarsi su una valutazione complessiva, escluso ogni automatismo tra inadempimento e iscrizione. La visura CR conferma che il ricorrente è stato censito a sofferenza da ottobre 2022 a marzo 2023, quando il credito è stato passato a perdita per € 5.566,00.

Quanto al preavviso, la banca allega due comunicazioni, del settembre e dell’ottobre 2022, ma in atti non vi è prova della loro pervenienza al destinatario. Il Collegio censura quindi la condotta sotto il profilo formale. Tuttavia precisa che il preavviso in CR attiene ai doveri di trasparenza e non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione: esso informa il cliente dell’imminente iscrizione, senza finalità di contestazione né di sollecito. In presenza del presupposto sostanziale, la sua omissione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria, mai alla rimozione della segnalazione. Il ricorrente, peraltro, non ha avanzato domanda risarcitoria.

Nel merito, l’ammontare rilevante del debito, l’inadempimento protratto e la rinuncia a parte cospicua del credito costituiscono indici oggettivi, non contestati, dell’incapacità non transitoria del cliente. Quanto all’accordo transattivo del febbraio 2023, la circolare prevede che, dopo la rilevazione del passaggio a perdita della parte stralciata, nessuna ulteriore segnalazione sia dovuta; il Collegio aggiunge che le segnalazioni fino a marzo 2023 sarebbero ormai visibili soltanto al soggetto segnalato. Il ricorrente non contesta né allega evidenze contrarie. Il ricorso non è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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