Fideiussione e foro del consumatore: la clausola di autocertificazione non è idonea a radicare la competenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 4510 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale con cui il fideiussore dichiara, su modulo prestampato e con formulazione unilaterale, di riconoscersi nella qualifica di consumatore non è idonea, di per sé, a determinare l’applicazione del criterio di competenza territoriale esclusiva del foro del consumatore. Tale criterio postula un accertamento giudiziale sulla veste effettiva con cui la garanzia è stata assunta, da svolgersi alla luce del ruolo rivestito dal garante nella società debitrice principale. Ove emergano elementi che evidenzino un collegamento funzionale tra la prestazione della garanzia e l’attività professionale del garante, il foro del consumatore non può operare, trovando applicazione l’eventuale clausola convenzionale di competenza.
Il Fatto
La banca ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiungibile nei confronti dei fideiussori di una società poi sottoposta a liquidazione giudiziale, per un credito derivante da garanzie rilasciate a fronte di quattro contratti di finanziamento. I garanti proponevano opposizione, e il Tribunale di Grosseto dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Livorno, ritenendo non applicabile il foro del consumatore e dando prevalenza alla clausola contrattuale che individuava il foro della sede della banca.
La banca proponeva regolamento necessario di competenza, sostenendo che i fideiussori, avendo espressamente dichiarato di riconoscersi nella qualifica di consumatori, avrebbero dovuto essere giudicati dal foro della loro residenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la competenza del Tribunale di Livorno. Il Collegio ha innanzitutto evidenziato che la qualifica di consumatore attribuita ai garanti dalla stessa banca ricorrente si fondava su un mero modulo prestampato, con una clausola dalla formulazione esclusivamente unilaterale e ambigua (“Dichiaro di avermi qualificato consumatore, qualificazione nella quale mi riconosco”). Tale dichiarazione non costituisce espressione della volontà negoziale delle parti ed è quindi inidonea ad attivare il foro del consumatore.
La Corte ha poi precisato che spetta all’organo giudicante verificare la veste effettiva con cui la garanzia è stata assunta, conformemente ai principi espressi dalle Sezioni Unite n. 5868 del 2023, che richiamano la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il Tribunale di Grosseto aveva correttamente valorizzato il ruolo direttivo ricoperto da ciascun fideiussore nella società debitrice principale, evidenziando il collegamento funzionale tra la garanzia prestata e l’attività professionale, con la conseguente esclusione della natura di mero consumatore.
Infine, la Cassazione ha chiarito che, essendo stato invocato esclusivamente il foro del consumatore, i resistenti non avevano l’onere di contestare tutti i possibili criteri alternativi di competenza. Il criterio del foro del consumatore non poteva operare, dovendo invece trovare applicazione la clausola convenzionale che individuava il foro della sede della banca. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria di competenza del Tribunale di Livorno. La pronuncia è stata resa con ordinanza, previa verifica dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso di natura impugnatoria.
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Nota della Redazione
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