Prescrizione buoni fruttiferi postali e risarcimento per omessa consegna foglio informativo (ABF Collegio di Roma n. 2153 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo, al momento dell’acquisto del buono fruttiferi postale e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del titolo. L’ignoranza del termine prescrizionale costituisce un ostacolo di mero fatto e non un impedimento giuridico ai sensi dell’art. 2935 c.c. Tuttavia, fino al giorno in cui il diritto al rimborso non sia prescritto, permane l’obbligo dell’intermediario di consegnare la documentazione informativa: la sua omissione pregiudica l’interesse del sottoscrittore a un’informazione completa e funzionale all’esercizio del diritto e obbliga l’intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità di attivazione tempestiva.

Il Fatto

La ricorrente, intestataria di cinque buoni fruttiferi postali della serie CB per complessivi 8.500.000 di lire, sottoscritti il 28.05.1999, ha chiesto il rimborso all’intermediario, che lo ha rifiutato eccependo la prescrizione. La ricorrente ha lamentato l’assenza di indicazioni chiare sui termini prescrizionali e la mancata comunicazione ai risparmiatori, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del rifiuto e la condanna al rimborso del valore nominale o, in subordine, al risarcimento del danno di pari importo.

L’intermediario ha eccepito l’incompetenza ratione temporis e per materia dell’ABF, sostenendo che i BFP sono prodotti finanziari estranei al Titolo VI del TUB. Nel merito ha rilevato che i titoli, scaduti il 28.05.2010, si sono prescritti il 29.05.2020, prima della richiesta di rimborso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia. Richiamando la decisione n. 5674/2013 del Collegio di coordinamento, osserva che il risparmio postale rientra nella cognizione dell’Arbitro: l’art. 2, comma 6, d.p.r. n. 144/2001 richiama le norme del testo unico bancario ove applicabili, e la Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007 ha riconosciuto che i BFP non si discostano dagli analoghi servizi bancari. I buoni, inoltre, non sono assimilabili ai prodotti finanziari, difettando l’assunzione del rischio di perdita del capitale.

Quanto alla competenza temporale, il Collegio distingue, sulla scorta della decisione n. 4656/2022 del Collegio di coordinamento, tra domanda di accertamento dell’esigibilità del credito, per cui rileva la data del rifiuto del rimborso, e domanda risarcitoria, per cui rileva la data della violazione. Entrambe cadono entro il sesto anno antecedente il ricorso.

Nel merito, il termine prescrizionale decorre dalla scadenza del titolo: sottoscritti il 28.05.1999, i buoni sono scaduti il 28.05.2010 e la prescrizione è maturata il 28.05.2020, senza evidenza di atti interruttivi. L’eccezione è dunque fondata e la domanda di restituzione respinta.

Il Collegio accoglie invece la domanda risarcitoria, aderendo alla decisione n. 11113/2025 del Collegio di coordinamento. L’obbligo di consegnare il foglio informativo perdura fino alla prescrizione del diritto, ed è funzionale all’esercizio consapevole del rimborso. Accertata la violazione dell’art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non provata dall’intermediario, il danno è liquidato equitativamente in euro 5.500,00, in parziale accoglimento del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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