Operazioni elettorali e scheda ballerina: irregolarità formali senza prova di inattendibilità (TAR Calabria n. 25 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, preordinato al rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione della preferenza espressa. Le violazioni delle regole formali di settore, compresi i vizi di compilazione dei verbali delle sezioni elettorali, divengono significative solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale. Il sistema della c.d. scheda ballerina richiede, quale precondizione, un numero di schede autenticate non utilizzate inferiore rispetto a quelle consegnate, così da consentire la fuoriuscita di una scheda dal seggio. Una difformità numerica in eccesso non integra quindi l’alterazione fraudolenta. Le doglianze che non superano la prova di resistenza rispetto al divario di voti non consentono l’annullamento delle operazioni.

Il Fatto

La ricorrente, candidata a Sindaco in un Comune, agisce per l’annullamento del verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni e dei verbali delle operazioni elettorali di tre sezioni, chiedendo il rinnovo delle consultazioni. Alle elezioni amministrative erano ammesse tre liste: la lista della ricorrente otteneva 819 preferenze, quella del controinteressato 829 e la terza 714, con proclamazione a Sindaco del candidato della lista seconda classificata per 10 voti di scarto. La ricorrente deduce violazione degli artt. 41, 47, 48 e 68 d.P.R. n. 570/1960 ed eccesso di potere, lamentando gravi irregolarità nel conteggio delle schede e nelle operazioni di voto e scrutinio, con alterazione dell’esito tramite il sistema della scheda ballerina.

Il Comune si costituisce eccependo l’inammissibilità e chiedendo il rigetto; si costituiscono anche i controinteressati. La causa è trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, ritenendo di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità e dall’attività istruttoria. Muove dal richiamo della giurisprudenza costante sul principio di strumentalità delle forme: i vizi formali dei verbali divengono rilevanti solo se dimostrano l’inattendibilità sostanziale del risultato (Cons. Stato, Sez. II, n. 5557 del 2024).

Sulla mancata verbalizzazione della proclamazione, il Tribunale la qualifica come omissione di carattere formale, al più mera irregolarità, priva di riflessi sulla legittimità dello scrutinio. Quanto alle incompletezze del verbale della prima sezione, il Collegio osserva che il numero complessivo delle schede autenticate è comunque evincibile dalle cifre riportate e che quello delle schede non utilizzate si ricava per sottrazione, con corrispondenza attestata dal Presidente di sezione.

Per la seconda sezione, la discrasia di una scheda viene ricondotta a un errore formale di trascrizione: il Presidente aveva sottratto i votanti dalle sole 621 schede, omettendo la scheda aggiuntiva autenticata per un elettore non iscritto. Per la quarta sezione, il Collegio rileva che la difformità è in eccesso (467 schede residue in luogo di 417) e non in difetto: manca dunque la precondizione della scheda ballerina, che richiede un numero inferiore di schede non utilizzate rispetto alle consegnate (Cons. Stato, Sez. V, n. 632 del 2016; TAR Calabria n. 1204 del 2020).

Le censure sulla votazione di cittadini dell’Unione Europea e sugli elettori non iscritti non superano la prova di resistenza rispetto al divario di 10 voti; per gli elettori non iscritti risulta peraltro depositata l’attestazione del Sindaco. Inammissibile è infine la doglianza sul voto assistito, parimenti irrilevante ai fini della prova di resistenza. La domanda di annullamento è respinta, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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