Occupazione sine titulo e restituzione del fondo: no alla rinuncia abdicativa implicita (TAR Puglia n. 19 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata emanazione del provvedimento ablatorio finale, a fronte di occupazione e trasformazione del fondo conseguenti a dichiarazione di pubblica utilità, configura illecito permanente della pubblica amministrazione e non determina l’acquisto della proprietà in capo all’ente. Il rimedio ordinario è la restituzione del bene illegittimamente appreso, previa riduzione in pristino, restando la riparazione per equivalente riservata a ipotesi residuali. La proposizione di una domanda risarcitoria commisurata al valore del bene non integra rinuncia abdicativa o traslativa implicita della proprietà. Il danno da mancato godimento si liquida equitativamente secondo i criteri dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, nella misura del 5% annuo del valore del terreno. Resta salva la facoltà dell’amministrazione di disporre l’acquisizione sanante ai sensi della medesima disposizione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di suoli ricadenti nel P.E.E.P. del Comune di Castellaneta, espone che l’ente aveva occupato in via d’urgenza l’intera area di mq. 24.242, ma che il successivo decreto di esproprio aveva riguardato soltanto mq. 18.876. Una porzione residua di mq. 5.366 sarebbe così rimasta nella disponibilità del Comune dal 1986, senza alcun titolo ablatorio.

Il ricorrente chiede la restituzione del suolo previa riduzione in pristino e, in subordine, il risarcimento per equivalente, oltre al ristoro del danno da mancato godimento e di quello non patrimoniale. Il Comune non si è costituito. Con ordinanza istruttoria il Tribunale ha chiesto una relazione di chiarimenti, depositata nel maggio 2024.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., trattandosi di condotta riconducibile all’esercizio della funzione ablativa e congruente con la dichiarazione di pubblica utilità, anche se il procedimento non è sfociato in un tempestivo atto traslativo.

Nel merito, la relazione comunale conferma la fondatezza delle domande. Il Tribunale ritiene irrilevante e indimostrata l’asserita non occupazione di parte delle aree, posto che le stesse risultano richiamate sia nella delibera di occupazione sia nei verbali di immissione in possesso del 1980, senza prova di restituzione. Quanto alla particella 49, l’accoglimento è limitato alla quota di spettanza del ricorrente.

Il Collegio esclude che l’occupazione acquisitiva possa ancora operare: l’istituto è stato espunto dall’ordinamento, e la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 293 del 2010 e n. 349 del 2007) e convenzionale indica nella restituzione la forma privilegiata di riparazione, salvo preminenti ragioni di interesse pubblico. Richiamando le pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 2, 3 e 4 del 2020, il Tribunale nega che la domanda risarcitoria equivalga a rinuncia alla proprietà.

Confermata l’assenza del decreto di esproprio, sussistono i presupposti per ordinare la restituzione, previa riduzione in pristino, restando salva l’eventuale acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il danno da mancato godimento è liquidato ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., con applicazione equitativa del criterio del 5% annuo del valore del terreno, parametrato al valore di € 34/mq. accertato in giudizio, con rivalutazione e interessi legali. È respinta la domanda di danno non patrimoniale per difetto di prova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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