Operazioni oggettivamente inesistenti e riparto dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 12196 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa del fornitore. Spetta invece al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, onere che non può ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura o con la regolarità formale delle scritture contabili. Il giudice di merito valuta gli elementi indiziari in modo complessivo e non atomistico, confrontandoli con la documentazione prodotta dal contribuente. È inammissibile in sede di legittimità la censura che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, richieda una revisione degli accertamenti di fatto e della valutazione delle prove.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente distinti avvisi di accertamento per i periodi d’imposta dal 2016 al 2019, recuperando a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per complessivi euro 313.500, oltre sanzioni, per l’utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Le riprese traevano origine da una verifica della Guardia di Finanza che aveva qualificato le società fornitrici come mere “cartiere”, prive di autonoma struttura organizzativa e inserite in un meccanismo di interposizione illecita di manodopera.
La contribuente impugnava gli atti deducendo la decadenza per l’anno 2016, l’effettività delle prestazioni e l’insufficienza probatoria dell’Ufficio. Il giudice di primo grado accoglieva solo parzialmente il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello della contribuente e accoglieva quello dell’Agenzia, confermando integralmente la legittimità degli avvisi di accertamento. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente, con l’unico motivo, denunciava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, lamentando l’acritica riproduzione del processo verbale di constatazione, l’omessa valutazione della documentazione prodotta e l’imposizione di un onere probatorio eccedente la propria sfera di controllo. La Corte ritiene la censura inammissibile, poiché sotto l’apparente denuncia di violazione di legge si contesta in realtà la valutazione di elementi di fatto e la scelta degli elementi istruttori ritenuti idonei dal giudice di merito, riesame estraneo al giudizio di legittimità.
La sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi in tema di riparto dell’onere probatorio: l’Amministrazione può assolvere il proprio onere mediante presunzioni semplici, come l’assenza di struttura organizzativa del fornitore, mentre il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non potendo tale prova desumersi dalla regolarità formale delle fatture o dei pagamenti. La Corte di merito ha inoltre valutato gli elementi indiziari in modo analitico e complessivo, confrontando per ciascun fornitore le risultanze istruttorie con la documentazione prodotta dalla contribuente.
La Corte richiama i propri precedenti secondo cui l’onere probatorio dell’Amministrazione può essere assolto mediante presunzioni semplici e quello del contribuente non è assolto con l’esibizione della fattura. La pronuncia impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi, senza violare la regola del “minimo costituzionale” della motivazione. Con riguardo alle singole società fornitrici, la Corte di merito ha accertato la natura cartolare delle stesse, la carenza di mezzi e strutture, l’incoerenza tra personale e prestazioni fatturate, la genericità delle descrizioni e l’inserimento in un contesto fraudolento.
La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. La Corte applica la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il mancato adeguamento alla proposta, poi confermata in decisione, integra un’ipotesi di abuso del processo, legittimando la condanna ex art. 96 c.p.c. Il ricorso è rigettato e la società è condannata al pagamento delle spese processuali e delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore della controricorrente e della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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