Colpa grave dell’utente per omessa allegazione della frode in operazioni SCA (ABF Collegio di Torino n. 4430 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a provare, secondo la sequenza graduata dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione e l’assenza di malfunzionamenti. La prova dell’autenticazione costituisce l’antecedente logico della prova della colpa grave o del dolo dell’utente. Quando l’operazione sia stata autorizzata mediante Strong Customer Authentication, con fattore di possesso e fattore di conoscenza, e il sistema risulti conforme e privo di anomalie, le mancate allegazioni del cliente sulle circostanze della frode asserita possono fondare il convincimento del Collegio circa la colpa grave dell’utilizzatore. Ne consegue il rigetto della domanda di rimborso.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un conto corrente con carta di debito collegata, si accorgeva accedendo all’home banking di un pagamento POS non autorizzato di € 324,92, eseguito l’11.11.2025 alle ore 10:06. Contattava subito l’assistenza clienti per bloccare pagamento e bancomat e disconosceva l’operazione. L’intermediario inizialmente stornava la somma, ma con comunicazione del 02.12.2025 revocava la propria posizione, eccependo il regolare funzionamento delle infrastrutture tecnologiche e contestando una presunta negligenza nella conservazione dei codici di sicurezza.

La cliente proponeva quindi ricorso all’ABF per ottenere il rimborso dell’importo. L’intermediario resisteva sostenendo che l’operazione era stata disposta con la carta intestata alla ricorrente tramite il device usualmente utilizzato per l’operatività on line, in modalità di commercio elettronico sicuro e in assenza di anomalie. la banca deduceva che la cliente aveva ricevuto una notifica push con la descrizione del pagamento, validata mediante inserimento del PIN, senza alcun login all’internet banking, e che non aveva mai denunciato smarrimento o furto della carta o del device.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla disciplina dell’utilizzo fraudolento dettata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva PSD2. Richiamando la posizione consolidata dell’ABF, il Collegio ribadisce che tale disciplina è ispirata al principio del rischio d’impresa, con un regime probatorio di favore per l’utente, secondo l’insegnamento del Collegio di coordinamento, decisione n. 3498/2012.

Quanto all’onere della prova, l’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010 impone al prestatore di servizi di pagamento una sequenza graduata: dimostrare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione e l’assenza di malfunzionamenti; quindi il comportamento gravemente colposo o doloso dell’utilizzatore, anche per presunzioni. Il Collegio precisa che la prova dell’autenticazione è antecedente logico rispetto alla prova della colpa grave dell’utente.

L’eccezione dell’intermediario secondo cui la ricorrente avrebbe eseguito personalmente l’operazione non coglie nel segno. Secondo l’orientamento condiviso dei Collegi, l’operazione è autorizzata solo quando è interamente eseguita dal pagatore, evenienza che nel caso in esame non ricorre.

Nel merito, l’intermediario ha prodotto prove documentali coerenti con la normativa e con l’orientamento dei Collegi: l’elemento di conoscenza, costituito dal codice PIN, e l’elemento di possesso, rappresentato dalla notifica PUSH inviata sul device della ricorrente, con richiamo al Collegio di Palermo, decisione n. 6497/2025 in tema di SCA. La ricorrente, dal canto suo, non ha fornito elementi utili alla ricostruzione dell’asserita frode, né in sede di denuncia né in sede di ricorso.

Il Collegio ricorda che le mancate allegazioni del cliente sulle circostanze della frode subita costituiscono un elemento da cui trarre il convincimento sulla colpa grave, qualora l’intermediario abbia provato l’autenticazione, il sistema di pagamento risulti conforme alla Strong Customer Authentication e non emergano indici di anomalia. Ricorrendo tutte queste circostanze, il Collegio conclude per il non accoglimento del ricorso, ritenendo il comportamento della ricorrente gravemente colposo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *