Operazioni di pagamento non autorizzate: prova dell’autenticazione e presunta colpa grave dell’utente (ABF Collegio di Torino n. 104 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento non autorizzate, l’intermediario che intenda sottrarsi all’obbligo di rimborso deve provare, secondo una precisa e graduata sequenza, che le operazioni contestate sono state autenticate, correttamente registrate e contabilizzate, senza malfunzionamenti o altri inconvenienti, e che ricorre un’eventuale frode, dolo o colpa grave dell’utente. La prova dell’autenticazione costituisce antecedente logico rispetto alla prova della colpa grave. Accertata la corretta autenticazione con modalità conformi alla autenticazione forte del cliente (SCA) e l’assenza di anomalie, integra colpa grave la condotta dell’utente che non alleghi alcun riferimento descrittivo e circostanziale idoneo a rendere verosimile la frode asseritamente patita.

Il Fatto

La parte ricorrente, titolare di un conto presso l’intermediario resistente, lamentava l’esecuzione di una serie di operazioni che assumeva non autorizzate: due bonifici, di €. 9.000,00= e di €. 6,00=, e due transazioni e-commerce, oltre ad un ulteriore bonifico di €. 10,00= e ad altri addebiti poi sospesi o annullati. La ricorrente riferiva di essersi accorta solo in un secondo momento degli addebiti sulla carta, di non aver mai perso il possesso della stessa e di non aver ricevuto chiamate sospette da sedicenti operatori antifrode. Proponeva quindi ricorso davanti all’ABF per ottenere il rimborso.

L’intermediario, riscontrato negativamente il reclamo in data 23 giugno 2025, eccepiva che tutte le operazioni erano state precedute da enrollment di una nuova applicazione con PIN e OTP e che le stesse erano state correttamente autenticate. Sosteneva pertanto la sussistenza di una cooperazione colposa del cliente con il presunto truffatore e, in ogni caso, della colpa grave, anche per il tempo trascorso tra la prima operazione contestata e le successive.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento. Rileva che la disciplina prevede un regime probatorio di favore per l’utente e che, ai sensi dell’art. 10, d.lgs. n. 11/2010, l’onere della prova grava sull’intermediario secondo una sequenza graduata.

La banca deve dimostrare, in primo luogo, che le operazioni sono state autenticate, correttamente registrate e contabilizzate e che non hanno subito conseguenze da malfunzionamenti o altri inconvenienti; solo in secondo luogo può invocare l’eventuale frode, dolo o colpa grave dell’utente. Il Collegio sottolinea come, secondo gli orientamenti condivisi, la prova dell’autenticazione rappresenti l’antecedente logico rispetto alla prova della colpa grave.

Nel caso concreto, l’intermediario ha prodotto le evidenze tecniche relative a tutte le operazioni contestate, compreso il giroconto di €. 8,00= disposto poco prima del bonifico di €. 6,00=. Ha inoltre documentato che le operazioni erano state precedute dall’attivazione di un nuovo dispositivo tramite smartcode in app, con autenticazione mediante OTP inviato al numero di telefono registrato in anagrafica. Secondo la ricostruzione offerta, una volta completato il processo di autenticazione il telefono consente di effettuare bonifici e spese anche tramite e-commerce.

Il Collegio ritiene che l’intermediario abbia fornito adeguata evidenza della corretta autenticazione, con modalità conformi a SCA, di tutti i passaggi che hanno condotto all’esecuzione delle operazioni. Rileva altresì che nessuna delle quattro operazioni contestate è stata rimborsata alla ricorrente.

Accertata l’autenticazione in assenza di anomalie, il Collegio valuta gli elementi emersi nel loro complesso e ravvisa la sussistenza della colpa grave della ricorrente. Questa, infatti, non ha allegato alcun riferimento descrittivo e circostanziale idoneo a rendere verosimile la frode asseritamente subita. Il ricorso viene pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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