Furto con destrezza e prelievi ATM fraudolenti: esclusa la colpa grave dell’utilizzatore (ABF Collegio di Roma n. 3666 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010, l’intermediario può sottrarsi alla responsabilità risarcitoria solo provando la colpa grave dell’utilizzatore. La produzione documentale che attesta l’autenticazione e la formale regolarità dell’operazione non soddisfa di per sé l’onere probatorio, dovendo il prestatore indicare specificamente gli elementi di fatto dalle modalità esecutive da cui trarre, in via presuntiva, la prova della colpa grave. Quando la sottrazione dello strumento di pagamento avviene mediante furto con destrezza, non è ravvisabile la colpa grave della vittima, nemmeno ove risulti la custodia congiunta della carta e del PIN: l’intrusione nella sfera di controllo è avvenuta in modo imprevedibile e sorprendente per l’uomo medio.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di avere subito, in data 13.12.2024, il furto della borsa contenente due bancomat, una carta di credito e il telefono cellulare. Ignoti la distraevano inducendola a raccogliere alcune monete da terra e, in quel frangente, le sottraevano la borsa. Le carte venivano bloccate dopo circa 45 minuti.
Successivamente la ricorrente si avvedeva di sei prelievi fraudolenti per complessivi euro 2.500,00, oltre euro 20,00 di commissioni. Contestava tempestivamente le operazioni; la banca dapprima effettuava un riaccredito provvisorio, poi lo stornava eccependo la mancata custodia del PIN e la colpa grave. La ricorrente chiedeva quindi il rimborso delle somme sottratte.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama la disciplina del d.lgs. n. 11/2010, emanato in attuazione della direttiva PSD e aggiornato con la PSD2, nonché le norme tecniche EBA in materia di Strong Customer Authentication. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010, se l’utente nega di avere autorizzato l’operazione, è onere del prestatore provare che la stessa è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, senza malfunzionamenti.
Il Collegio osserva che l’intermediario può sottrarsi alla responsabilità solo provando la colpa grave dell’utilizzatore, intesa come elevato e abnorme grado di negligenza. Richiamando il Collegio di Coordinamento n. 22745 del 2019, precisa che la documentazione attestante l’autenticazione e la formale regolarità dell’operazione non soddisfa di per sé l’onere probatorio: occorre che il prestatore indichi specificamente gli elementi di fatto delle modalità esecutive dai quali trarre, in via presuntiva, la prova della colpa grave.
Il Collegio richiama inoltre il Collegio di Coordinamento n. 10929 del 2016 sugli oneri di allegazione delle parti: il ricorrente deve articolare petitum e causa petendi e produrre la documentazione; il resistente deve addurre argomentazioni e prove idonee a contrastare la domanda; l’arbitro non può esaminare questioni di fatto diverse da quelle rappresentate dalle parti.
Nel merito, l’intermediario documenta che tutti i prelievi ATM sono stati autorizzati previa lettura del microchip associato alla corretta digitazione del PIN. Il Collegio ritiene pertanto assolto l’onere probatorio ex art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010 circa la corretta autenticazione e registrazione delle operazioni e l’assenza di malfunzionamenti.
Quanto alla condotta della ricorrente, dalla denuncia-querela risulta che il furto fu reso possibile dalla distrazione indotta da ignoti che la invitavano a raccogliere monete. Ad avviso del Collegio emergono gli artifizi e i raggiri preordinati alla sottrazione dello strumento di pagamento, per cui è integrata la fattispecie del furto con destrezza. In tali ipotesi non è ravvisabile la colpa grave della vittima, anche ove risulti la custodia congiunta dello strumento di pagamento e del PIN, poiché l’intrusione nella sfera di controllo è avvenuta in modo imprevedibile e sorprendente per l’uomo medio (cfr. Collegio di Roma n. 2534 del 2022). Il ricorso è pertanto accolto integralmente.
Nota della Redazione
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