Cessione del quinto estinta per licenziamento rimborso eccedenza e costi non maturati (ABF Collegio di Milano n. 2693 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel finanziamento estinto anticipatamente per cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, in applicazione dell’art. 125-sexies t.u.b. come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 resta applicabile l’originario art. 125-sexies t.u.b., non avendo la successiva pronuncia della CGUE del 2023 inciso sulle statuizioni della sentenza del 2019. In mancanza di una diversa previsione pattizia proporzionale, il criterio di riduzione dei costi istantanei è determinato dal Collegio secondo equità, seguendo la c.d. curva degli interessi desumibile dal piano di ammortamento. Per i costi recurring e gli oneri assicurativi restano fermi gli orientamenti consolidati dell’Arbitro.
Il Fatto
La ricorrente aveva sottoscritto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione, con addebito di commissioni di distribuzione e di commissioni a favore dell’intermediario, assistito da copertura assicurativa contro il rischio di decesso e perdita d’impiego. Licenziata nel gennaio 2022, aveva visto trattenere dal datore di lavoro il TFR maturato e corrisposto all’intermediario; la compagnia assicurativa, indennizzato l’intermediario, si era surrogata nei suoi crediti, continuando la ricorrente a versare le quote tramite i successivi datori di lavoro.
Ritenendo di aver versato più del dovuto e di avere diritto alla restituzione della quota non goduta dei costi di distribuzione, la ricorrente chiedeva il rimborso dell’eccedenza e degli oneri non maturati. L’intermediario si opponeva, sostenendo che la polizza fosse stipulata a proprie spese e che nessun onere fosse posto a carico della cliente. La controversia approdava così all’Arbitro.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto ricostruito la vicenda documentale, rilevando come dall’esame degli atti emergesse che l’intermediario avesse incamerato, in ragione dell’estinzione anticipata, un importo superiore sia al debito residuo risultante dal piano di ammortamento in corrispondenza della nona rata, sia alla somma indicata nella busta paga di gennaio 2022. La differenza tra quanto ricevuto e il debito residuo è stata quantificata in misura sostanzialmente coincidente con quella richiesta dalla ricorrente, con conseguente riconoscimento del diritto all’eccedenza.
Sulla richiesta di rimborso delle commissioni, il Collegio ha richiamato il principio del Collegio di coordinamento secondo cui, in caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall’intermediario a protezione del proprio credito, il cliente non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni, a meno che l’assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti. Nel caso di specie tale rivalsa risultava documentata, essendo la compagnia surrogata nei crediti dell’ente finanziatore e avendo rateizzato il credito.
Il Collegio ha poi confermato il proprio orientamento in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto: in assenza di chiara ripartizione tra oneri up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato; i costi recurring si rimborsano in proporzione alle rate residue; l’intermediario è tenuto alla restituzione di tutte le voci, incluso il premio assicurativo. Per i contratti anteriori al 25 luglio 2021, come quello di specie, resta applicabile l’originario art. 125-sexies t.u.b., interpretato secondo la sentenza Lexitor, non smentita dalla pronuncia CGUE del 2023, riferita alle specificità dei crediti immobiliari.
Quanto ai costi up front, il Collegio ha applicato il criterio della curva degli interessi, ritenuto preferibile perché analogo a quello pattuito per gli interessi corrispettivi. Riconosciuta la natura up front delle commissioni di distribuzione, ha quindi accolto il ricorso, disponendo il pagamento della somma complessiva oltre interessi legali dal reclamo, il contributo alle spese della procedura e il rimborso del versamento di presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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