Trattamento aggiuntivo docenti universitari parametrato per congruità e proporzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11940 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento aggiuntivo riconosciuto dall’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 al personale universitario impegnato in attività assistenziale non comporta l’estensione automatica delle singole voci retributive previste dai CCNL della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale. Le risorse destinate a tale trattamento vanno determinate secondo criteri di congruità e proporzione, entro il limite delle somme globalmente considerate richiamate dall’art. 102, comma 2, d.P.R. n. 382/1980, restando ferma la finalità perequativa del trattamento economico complessivo, da valutare unitamente a quanto già corrisposto dall’Università. Il docente può contestare l’adeguatezza delle risorse solo se, sommate al trattamento universitario, esse risultino inidonee a operare la sostanziale equiparazione con il personale di funzioni analoghe. In sede di legittimità il sindacato sull’interpretazione degli atti pattizi è limitato al rispetto dei canoni ermeneutici e alla coerenza della motivazione.

Il Fatto

Un docente universitario, insieme ad altri colleghi, aveva convenuto in giudizio l’Università, l’Azienda Ospedaliero Universitaria e l’Azienda Unità Sanitaria Locale, chiedendo la condanna al pagamento dell’indennità di esclusività, dell’indennità di specificità medica e delle retribuzioni di posizione e di risultato nella stessa misura stabilita dal CCNL per i dirigenti medici di pari incarico e anzianità, con detrazione di quanto già percepito.

Il Tribunale di Parma aveva rigettato le domande; la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la decisione, valorizzando l’autonomia del fondo destinato al trattamento aggiuntivo e la sua mera parametrazione, non eguaglianza, alle voci contrattuali della dirigenza medica. Il solo docente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui hanno resistito l’Azienda USL e l’Università.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. La previgente disciplina, a partire dall’art. 4 della legge n. 213/1971 e poi dall’art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, perseguiva un intento perequativo, volto a equiparare il trattamento complessivo del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali di pari funzione e anzianità, e non le singole voci stipendiali.

Il quadro muta con il riordino della dirigenza medica e con il d.lgs. n. 517/1999, che distingue, nel trattamento aggiuntivo, una componente legata alle responsabilità dell’incarico e una legata ai risultati. Il comma 2 dell’art. 6 richiama i criteri del citato art. 102, comma 2, e fissa un limite invalicabile nell’ammontare delle risorse globalmente considerate.

Da ciò la Corte desume che la seconda parte della disposizione impone un criterio di congruità e proporzione, non di automatica coincidenza con le voci retributive contrattuali. Non si può sommare puramente e semplicemente al trattamento universitario quello previsto per il dirigente medico, occorrendo apprezzare anche quanto già riconosciuto dall’Università in ragione del rapporto di impiego.

Il docente può quindi contestare l’adeguatezza delle risorse solo ove queste, sommate al trattamento universitario, risultino complessivamente inidonee a operare la sostanziale equiparazione. Il primo motivo è pertanto rigettato.

Il secondo motivo è inammissibile: sotto l’apparente denuncia degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. si sollecita una diversa interpretazione del Protocollo d’Intesa e del verbale attuativo, mentre l’esegesi degli atti è riservata al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile, per difetto di interesse, poiché il riferimento alla prescrizione nella sentenza impugnata costituisce un obiter dictum, non una autonoma ratio decidendi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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