Requisito soggettivo dell’iscrizione all’albo ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997 richiesto solo alle imprese del RTI che svolgono attività principali (Cass. civ. Sez. 5 n. 13849 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito soggettivo dell’iscrizione nell’albo istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 446/1997, necessario per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, non deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo di imprese, che non costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica nei rapporti con i terzi. Detta qualifica è richiesta solo all’impresa, tra quelle raggruppate, legittimata all’esercizio del potere impositivo sotto il profilo della paternità dell’avviso, ovvero alle società che svolgono le attività principali concernenti l’accertamento e la riscossione dei tributi. Nessuna rilevanza assume la mancata iscrizione per le associate che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non fungibili con la prestazione principale. In tema di TARSU, ai sensi dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, qualora l’occupazione sia iniziata prima del 20 gennaio dell’anno di imposta, il termine di decadenza quinquennale decorre dal 31 dicembre dello stesso anno e non dall’anno successivo.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese, concessionario del servizio di gestione e riscossione di TARSU e TIA per un comune, impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento per l’annualità 2012, per difetto di legittimazione del RTI, e per l’annualità 2011, per intervenuta decadenza dal potere impositivo. La CTR aveva ritenuto che la mancata iscrizione all’albo di cui all’art. 53 d.lgs. n. 446/1997 del raggruppamento e di una delle società associate rendesse nullo l’avviso, nonostante quest’ultima svolgesse solo attività di comunicazione, informazione e confezionamento degli avvisi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che, in via generale, nei raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito soggettivo va richiesto solo alle imprese chiamate a svolgere prestazioni fungibili, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. La necessità dell’iscrizione all’albo ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997 sussiste esclusivamente per le società che eseguono le attività principali di accertamento e riscossione, non per quelle che svolgono attività secondarie, di supporto e in funzione servente, in conformità anche con le direttive comunitarie in materia di appalti che, nel rispetto del principio di proporzionalità, non consentono di esigere l’abilitazione professionale da tutti i membri di un’associazione temporanea.
Con riguardo alla fattispecie, poiché le attività di comunicazione, informazione e compilazione degli avvisi erano state affidate esclusivamente alla società associata non iscritta all’albo, la Corte ha escluso che tale carenza potesse inficiare la legittimazione all’accertamento del tributo, essendo pacifica l’iscrizione delle altre imprese del raggruppamento cui erano affidate le attività principali.
La Corte ha invece respinto il secondo motivo, relativo alla decadenza per l’annualità 2011. Ha confermato l’orientamento prevalente secondo cui il termine di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 decorre dal 31 dicembre dell’anno in cui l’occupazione è iniziata se questa risale a prima del 20 gennaio, e solo in caso di inizio successivo il termine decorre dal 20 gennaio dell’anno seguente. Nel caso di specie, essendo l’occupazione iniziata prima del 20 gennaio 2011, il termine quinquennale scadeva il 31 dicembre 2016, con conseguente tardività della notifica dell’avviso avvenuta il 30 dicembre 2017.
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Nota della Redazione
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