Spese simboliche degli enti locali ammissibili solo come spese di rappresentanza (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 2 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le spese minimali di carattere simbolico sostenute dagli enti locali in occasione di ricorrenze o eventi di varia natura sono ammissibili sul piano finanziario soltanto nella misura in cui siano qualificabili come spese di rappresentanza. La gestione delle spese di modico valore è regolata dall’art. 153, comma 7, d.lgs. n. 267/2000, letto in congiunzione con gli artt. 194 R.D. n. 827/1924 e 93 d.lgs. n. 267/2000, che ammette le spese di ufficio di non rilevante ammontare in quanto funzionali alle finalità istituzionali dell’ente. Le spese di rappresentanza devono possedere i caratteri dell’inerenza e dell’ufficialità. La richiesta di parere che dettagli specifiche tipologie di spesa, calate in concrete evenienze gestionali, è inammissibile sotto il profilo oggettivo, perché travalica i limiti della funzione consultiva demandata alla Corte dei conti.

Il Fatto

Un’amministrazione comunale chiede alla Sezione regionale di controllo un parere sulla legittimità finanziaria di alcune spese di modico valore, ritenute esulanti dalla nozione di spesa di rappresentanza ma dotate di un valore simbolico in occasione di ricorrenze ed eventi di varia natura. L’ente elenca, a titolo esemplificativo, targhe per pensionamenti, mazzi di fiori, bevande analcoliche, panettoni, panini consumati in occasione di festività o di eventi culturali e scolastici, telegrammi.

Il quesito investe l’interpretazione del R.D. n. 1214/1934, dell’art. 194 R.D. n. 827/1924, del d.lgs. n. 174/2016 e dei principi contabili enunciati dal d.lgs. n. 267/2000 e dal d.lgs. n. 118/2011. L’ente domanda se possa procedere all’esecuzione delle spese così descritte.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta preliminarmente i presupposti di ammissibilità, soggettivi e oggettivi, della richiesta di parere. Sul piano soggettivo, questa è ammissibile perché promana dal Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente legittimato. Il Consiglio delle autonomie locali non è stato interpellato, ma la Sezione, confermando il proprio orientamento, valorizza l’adempimento sostanziale della trasmissione da parte dell’organo di vertice: la formula dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 non prevede una condizione rigida e imprescindibile di ricevibilità dell’istanza dal Consiglio medesimo.

Sul piano oggettivo, invece, la richiesta è inammissibile per la specificità delle spese ivi dettagliate. Il parere deve rimanere circoscritto al piano generale e astratto dell’interpretazione di una disposizione normativa dal significato controverso, attinente alla materia contabile. È preclusa l’indagine su casi o atti gestionali specifici e puntuali, pregressi o futuri, che immetterebbero la Corte nei processi decisionali dell’ente territoriale. La declaratoria di inammissibilità si fonda proprio sul carattere dettagliato e concreto del quesito.

Ciò non esime la Sezione dall’evocare i principi generali della materia. La gestione delle spese di modico valore è regolata dall’art. 153, comma 7, d.lgs. n. 267/2000, letto con gli artt. 194 R.D. n. 827/1924 e 93 d.lgs. n. 267/2000: il regolamento di organizzazione prevede un servizio di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, da intendersi come spese pur sempre funzionali alle finalità istituzionali dell’ente.

Quando si profilino spese minimali di carattere simbolico, esse risultano ammissibili sul piano finanziario solo se corrispondono a spese di rappresentanza. Secondo la giurisprudenza contabile richiamata, tali spese devono rivestire il carattere dell’inerenza, ossia essere connesse al fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente, e il crisma dell’ufficialità, finanziando manifestazioni idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini. L’attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale resa dagli organi muniti del potere di spendita del nome dell’amministrazione. La medesima conclusione si trae a contrariis dall’art. 16, comma 26, d.l. n. 138/2011, conv. in legge n. 148/2011, che menziona espressamente le spese di rappresentanza degli organi di governo degli enti locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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