Termine dilatorio di 120 giorni e ottemperanza INPS (TAR Toscana n. 1202 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, per l’avvio dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione decorre dalla notifica del titolo esecutivo e non dalla trasmissione all’amministrazione della documentazione occorrente all’adempimento. Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta erogazione delle somme dovute a titolo di capitale e di interessi determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La domanda volta a ottenere ulteriori interessi, priva dell’indicazione dell’importo residuo preteso e dei criteri di determinazione, è esplorativa e va respinta. Le spese seguono la soccombenza principale.

Il Fatto

La ricorrente agiva innanzi al TAR Toscana per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Firenze, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva dichiarato illegittima la revoca dell’assegno di invalidità disposta dall’INPS. Con il ricorso per ottemperanza chiedeva la condanna dell’Istituto al versamento degli arretrati, maggiorati degli interessi, oltre alla nomina di un commissario ad acta e alla fissazione di una penalità di mora.

L’INPS eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione. In corso di giudizio l’Istituto dava atto di aver versato le somme dovute. La ricorrente confermava l’erogazione, contestando però l’incompletezza degli interessi corrisposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. L’art. 14 del D.L. n. 669/1996 fissa espressamente la decorrenza del termine dilatorio nella data di notifica del titolo esecutivo. La tesi dell’Istituto, secondo cui il termine decorrerebbe dalla trasmissione della documentazione completa all’amministrazione, non trova riscontro nel dato normativo.

Nel caso concreto la sentenza del Tribunale di Firenze era stata notificata all’INPS il 25 gennaio 2024, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 3 luglio 2024. I centoventi giorni erano dunque ampiamente trascorsi e il ricorso risultava correttamente instaurato.

Nel merito, il Collegio rileva che l’Istituto ha provveduto al pagamento del capitale e di una parte degli interessi. Con riferimento a tali poste la pronuncia è di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Quanto alla pretesa di ulteriori interessi, la domanda è formulata in termini di assoluta indeterminatezza: la ricorrente non indica a quanto ammonterebbe il credito residuo, né espone i criteri per determinarne l’ammontare. La domanda è pertanto esplorativa e va respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza principale e sono poste a carico dell’INPS, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il dispositivo ordina inoltre che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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