Nullità della notifica dell’ingiunzione presupposta e improcedibilità del ricorso (TAR Campania n. 1243 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità della notificazione dell’atto impositivo presupposto integra ipotesi diversa dalla inesistenza e, a differenza di questa, è insuscettibile di elidere la volontà del creditore di far valere il titolo irritualmente recapitato, non propagandosi a quest’ultimo in senso invalidante. Il debitore, per evitare la sanatoria per acquiescenza del vizio e il consolidamento del titolo per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., è onerato di impugnare il titolo nel termine decadenziale decorrente dalla sua effettiva conoscenza. Il vizio della notificazione investe solo la notificazione e non l’atto notificato, con la conseguenza che questi non può essere annullato per il solo difetto di notifica, occorrendo la deduzione di vizi propri. Ne deriva che, in difetto di impugnazione dell’ingiunzione presupposta, il ricorso avverso la cartella esattoriale, atto meramente applicativo-esecutivo, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, brigadiere dei Carabinieri in congedo, agiva in riassunzione del giudizio di opposizione instaurato dinanzi al Tribunale di Salerno, sez. lav., definito con sentenza di rigetto, e proseguito davanti alla Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., che si era dichiarata priva di giurisdizione. Oggetto dell’impugnazione era la cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione nell’ottobre 2019, avente ad oggetto il recupero di retribuzioni non spettanti per l’anno 2008, erogate in relazione a un periodo di aspettativa per infermità non riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Il ricorrente deduceva la nullità della cartella per difetto di rituale notifica dell’ingiunzione presupposta, recapitatata a un indirizzo diverso dalla residenza e consegnata a familiare non convivente, nonché l’estinzione del credito per prescrizione decennale. Le amministrazioni intimate eccepivano l’inammissibilità della censura di prescrizione, non sollevata davanti al giudice ordinario remittente, e l’infondatezza della censura di nullità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione fattuale documentale. Il plico recante l’ingiunzione di pagamento presupposta era stato spedito per raccomandata a un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario, risultando consegnato nelle mani di soggetto qualificato come familiare convivente. All’epoca delle operazioni, la residenza del ricorrente era localizzata altrove, mentre l’indirizzo di spedizione corrispondeva a quello della figlia non convivente.
Tali circostanze inducono a ritenere nulla la notifica dell’atto impositivo presupposto. Per ius receptum, la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo diversa da quella del secondo, non attiva la presunzione di convivenza non meramente occasionale, con conseguente nullità della notificazione, non sanata dalla conoscenza aliunde del destinatario.
Il Collegio distingue, però, la nullità dall’inesistenza della notificazione. Quest’ultima ricorre quando la notifica sia stata effettuata in un luogo o verso una persona del tutto estranei al destinatario. La mera nullità, invece, è insuscettibile di elidere la volontà del creditore di far valere il titolo irritualmente recapitato e di propagarsi a esso in senso invalidante. Ne deriva che il debitore, per evitare la sanatoria per acquiescenza e il consolidamento del titolo per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., deve impugnare il titolo nel termine decadenziale decorrente dalla sua effettiva conoscenza.
Il Collegio richiama, altresì, il principio secondo cui il vizio della notificazione investe solo la notificazione e non l’atto notificato, cosicché questo non può essere annullato per il solo difetto di notifica, occorrendo che il contribuente deduca vizi propri. Nella specie, il ricorrente era venuto a conoscenza dell’ingiunzione già nel corso del giudizio di primo grado, ove l’amministrazione aveva prodotto copia dell’ingiunzione, senza mai estendere l’impugnazione all’atto presupposto né contestarne i presupposti formali e sostanziali.
Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso: l’inoppugnabilità dell’ingiunzione presupposta, di cui la cartella gravata costituisce atto meramente applicativo-esecutivo, consentirebbe la reiterazione di identico atto e priverebbe di utilità pratica l’invocato annullamento. Il Collegio esclude, inoltre, l’ingresso della censura di prescrizione, non formulata in sede di instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, poiché la riassunzione a seguito di translatio iudicii instaura una nuova fase del medesimo giudizio, ammettendosi solo domande già presenti nell’atto introduttivo originario.
Nota della Redazione
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