Scommesse, disapplicazione dell’art. 88 T.U.L.P.S. per l’operatore Stanleybet (TAR Sicilia n. 2833 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo disapplica l’art. 88 T.U.L.P.S. nella parte in cui subordina il rilascio della licenza di pubblica sicurezza, per l’esercizio della raccolta di scommesse, al preventivo conseguimento della concessione ministeriale in capo al bookmaker. La disapplicazione consegue all’accertata incompatibilità di tale regime con gli artt. 49 e 56 TFUE, come interpretati dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Placanica, Costa-Cifone e Laezza. Il provvedimento del Questore che si fondi esclusivamente sull’assenza del titolo concessorio in capo all’operatore estero è pertanto illegittimo e va annullato. Non sussistendo dubbi interpretativi, il Collegio non rimette la questione alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE. La domanda risarcitoria, proposta in termini generici e priva di prova del pregiudizio, è respinta.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, gestiva un centro di trasmissione dati in provincia di Enna. Esercitava l’attività per conto di un operatore regolarmente autorizzato ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., in forza di licenza rilasciata nel 2015. Avendo poi sottoscritto un nuovo contratto con la società Stanleybet Malta Ltd., chiedeva nel 2017 la modifica della licenza già ottenuta o, in subordine, il rilascio di un nuovo titolo.
Il Questore adottava un decreto di immediata cessazione dell’attività. L’unico presupposto era l’assenza, in capo alla società preponente, della concessione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione del diritto eurounitario e chiedendo la disapplicazione della norma interna. In via subordinata invocava la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la controversia è sovrapponibile ad altra già decisa dal medesimo Tribunale con la sentenza n. 1192 del 28 marzo 2024, che richiama e condivide. Il sistema autorizzatorio italiano si articola in modo dualistico: la concessione in favore del bookmaker e, successivamente, l’autorizzazione di pubblica sicurezza per i centri di trasmissione dati. L’art. 2, comma 2-ter del D.L. n. 40/2010, convertito con legge n. 73/2010, ha chiarito che la licenza è efficace solo a seguito del rilascio della concessione ministeriale.
Il TAR richiama la giurisprudenza eurounitaria. La Corte di Giustizia, con la sentenza Placanica del 6 marzo 2007 e con Costa-Cifone del 16 febbraio 2012, ha dichiarato l’incompatibilità tra il diritto dell’Unione e la disciplina italiana, nella misura in cui esclude dal settore gli operatori costituiti in forma societaria e impedisce loro di ottenere le concessioni. La Corte ha censurato il sistema anche perché prevede sanzioni penali per gli esercenti che non hanno potuto ottenere l’autorizzazione per tale illegittimo motivo.
Da queste pronunce la giurisprudenza nazionale ha ricavato una sorta di sanatoria in via giurisprudenziale, per cui la posizione della Stanleybet costituisce un’eccezione alla regola. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 1685 del 9 marzo 2022, nonché Cons. Stato, Sez. VII, n. 6604 del 27 luglio 2022 e n. 6042 del 20 giugno 2023. Ne deriva che le restrizioni controverse non possono applicarsi ai titolari di centri legati contrattualmente all’operatore illegittimamente ostacolato nell’accesso al sistema concessorio.
Nel caso di specie l’unico presupposto del diniego è proprio la mancanza della concessione in capo alla Stanleybet. Il giudice amministrativo deve interpretare la norma interna in termini non contrastanti con il diritto dell’Unione, secondo quanto risultante da una pronuncia della Corte di Giustizia. Il Collegio disapplica quindi la normativa che impone la concessione in capo al bookmaker e dichiara l’invalidità del provvedimento impugnato.
Quanto alla domanda risarcitoria, essa è proposta in termini generici e priva di dimostrazione dell’entità del pregiudizio. Il TAR accoglie pertanto l’azione di annullamento, rigetta quella risarcitoria e compensa integralmente le spese, in ragione della reciproca soccombenza e della peculiarità del caso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.