Opere di urbanizzazione a scomputo: il limite è il quantum degli oneri (TAR Abruzzo n. 375 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle convenzioni di lottizzazione, la facoltà del concessionario di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti incontra un limite quantitativo nell’importo degli oneri stessi. L’esecuzione diretta costituisce modalità di adempimento di un’unica obbligazione pecuniaria e non può eccedere il quantum dovuto, salva espressa disponibilità del privato. Le opere realizzate oltre tale soglia, in esecuzione di un ordine dell’amministrazione, integrano prestazioni non dovute e danno diritto al rimborso del relativo costo. Il deposito del ricorso riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. non è soggetto al termine di tre mesi dalla sentenza declinatoria della giurisdizione, dovendosi distinguere il termine di riproposizione da quello di deposito.
Il Fatto
Una società consortile realizza, tra il 1991 e il 1998, un centro residenziale in zona PEEP in forza di tre convenzioni che prevedono la realizzazione di opere di urbanizzazione per complessivi € 155.372,18, a scomputo degli oneri dovuti. La società sostiene spese superiori e, dopo un’ordinanza sindacale che le impone il completamento di tutta l’urbanizzazione del comparto, chiede al Comune il rimborso dell’eccedenza.
Il giudizio civile, promosso nel 2008, si conclude in appello con declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La società ripropone quindi il ricorso davanti al TAR nel 2020. Il Collegio, con ordinanza istruttoria, chiede chiarimenti al Comune e sottopone alle parti un possibile profilo di irricevibilità per tardivo deposito.
La Motivazione della Corte
Sulla questione preliminare il TAR richiama la sentenza del Cons. Stato n. 5037/2024, secondo cui nel termine di riproposizione dovrebbero intendersi compresi sia la notifica sia il deposito. Il Collegio non condivide tale indirizzo e ritiene tempestivo il ricorso sotto duplice profilo.
Anzitutto opera il principio dell’overruling elaborato dalla giurisprudenza di legittimità: il mutamento improvviso di un indirizzo consolidato non può pregiudicare la parte che vi abbia fatto ragionevole affidamento. Poiché il ricorso è stato depositato nel 2020, quattro anni prima della pronuncia del Consiglio di Stato, difetta il carattere di prevedibilità richiesto per applicare la decadenza.
Nel merito il TAR ritiene che le convenzioni individuino un obbligo di realizzazione delle opere nei limiti degli importi dovuti a titolo di oneri, e non un onere generalizzato di urbanizzazione dell’intero comparto. La clausola che prevede, in caso di inadempimento, il pagamento degli oneri “per intero ed in unica soluzione” conferma la natura unitaria dell’obbligazione e la sua commisurazione al quantum dovuto.
Il Collegio richiama la sentenza della Cass. n. 6584/2021, che configura l’obbligazione come unica, con facoltà di adempimento alternativo mediante esecuzione diretta delle opere. Ne deriva che l’opera realizzata oltre il limite degli oneri, in esecuzione dell’ordine comunale, costituisce prestazione non dovuta e va rimborsata.
Il TAR accoglie quindi la domanda in via subordinata, liquidando la differenza tra l’importo del computo metrico e quello degli oneri convenzionali, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Respinge invece la pretesa principale perché fondata su ricostruzione unilaterale delle voci di spesa; esclude gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 per ragioni temporali e compensa integralmente le spese per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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