Ottemperanza e nomina comandante polizia municipale nulla per elusione giudicato (TAR Abruzzo n. 376 del 26.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato secondo l’effetto conformativo che ne deriva, senza poter scegliere modalità attuative elusive. Il ricorso alla selezione interna prevista dall’art. 5, comma 6, l.r. Abruzzo n. 42/2013 presuppone la ricognizione formale della vacanza in organico e l’avvenuta indizione del concorso pubblico, poiché la norma consente il conferimento delle funzioni solo “nelle more di espletamento del concorso”. In mancanza di tali condizioni, la deliberazione e l’avviso di selezione sono nulli per elusione del giudicato. Ove il dictum imponga il rispetto della regola organizzativa gerarchica, l’ente deve attuare il comma 5 del medesimo articolo, assegnando le funzioni vicarie al vice comandante. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e nomina commissario ad acta per il caso di inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alle sentenze del TAR Abruzzo nn. 192/2023, 532/2023, 277/2024 e 465/2024, passate in giudicato, e alla sentenza n. 182/2025, gravata in appello ma non sospesa. I giudizi hanno annullato tre provvedimenti di nomina del comandante della Polizia municipale del Comune dell’Aquila, gli atti di organizzazione adottati dai preposti a quel ruolo e le modifiche regolamentari deliberate dalla Giunta.

Il Comune si costituisce e chiede dichiararsi l’improcedibilità, sostenendo di aver eseguito le decisioni con la deliberazione di Giunta n. 230 del 16.05.2025 e con l’avviso del 18.6.2025, che indice una procedura selettiva interna riservata ai funzionari del Corpo per il conferimento delle funzioni di dirigente-comandante. Il ricorrente replica in camera di consiglio che la procedura è elusiva del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dà preliminarmente atto che il giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza n. 532/2023 è stato definito con declaratoria di improcedibilità, perché il comandante nominato nel frattempo aveva adottato un nuovo atto di organizzazione, poi annullato per illegittimità derivata insieme alla nomina del suo autore con la sentenza n. 182/2025. Resta quindi l’effetto conformativo delle altre decisioni, che impone di coprire il ruolo di comandante e, con esso, l’adozione degli atti di organizzazione del servizio.

Il Collegio richiama i commi 5 e 6 dell’art. 5 l.r. n. 42/2013, che regolano la continuità delle funzioni del comandante: il comma 5 demanda le funzioni al vice comandante in caso di assenza o impedimento; il comma 6 consente il conferimento temporaneo, per un massimo di sei mesi, al personale interno in caso di vacanza del posto, ma solo “nelle more di espletamento del concorso”. La procedura indetta dal Comune è idonea a coprire il posto, ma non attua la sentenza n. 182/2025, che non si è limitata a privare il Corpo del vertice.

La decisione richiama l’indicazione univoca contenuta nella sentenza n. 182/2025, ove si riferisce che il Consiglio di Stato con sentenza n. 6871/2024 aveva stabilito che le vacanze e le assenze del comandante possono essere superate solo mediante l’applicazione dell’art. 5 della legge regionale, con assegnazione delle funzioni vicarie, e che soluzioni diverse sono illegittime. Il comma 6 presuppone invece che il bando di concorso sia già pubblicato e preceduto da un formale atto di ricognizione della vacanza: il termine “espletamento” identifica l’attività esecutiva di una procedura già avviata, in coordinamento con il termine di centottanta giorni del comma 4 dell’art. 11 del d.P.R. n. 487/1994.

Né l’avviso né la deliberazione presupposta contengono traccia dell’indizione del concorso. La motivazione della Giunta fa riferimento alle “determinazioni in merito alle procedure giurisdizionali e delle procedure per il conferimento dell’incarico”, con formula così generica da non offrire certezza sull’avvio di una procedura concorsuale. Mancano dunque le condizioni tassative per la selezione interna e il proposito di conformarsi alla sentenza n. 182/2025 avrebbe dovuto realizzarsi unicamente mediante il comma 5.

Il Tribunale dichiara pertanto la nullità per elusione del giudicato della deliberazione di Giunta n. 230/2025 e dell’avviso del 18.6.2025, ordina al Comune di eseguire le sentenze entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione e nomina commissario ad acta il Prefetto dell’Aquila, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di trenta giorni in caso di inerzia, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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