Cessazione della materia per satisfattiva ammissione ai benefici del Patto di Cura (TAR Puglia n. 1268 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, dei provvedimenti di ammissione al beneficio e di integrale liquidazione delle somme richieste soddisfa in via definitiva la pretesa azionata e determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice amministrativo, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., dichiara la cessazione quando la pretesa risulti integralmente satisfattiva e la parte non contesti la correttezza degli emolumenti corrisposti. Ai fini delle spese si applica il principio della soccombenza virtuale, con condanna dell’Amministrazione che abbia implicitamente riconosciuto la bontà della pretesa attorea mediante i propri atti successivi. La compensazione integrale tra le altre parti richiede la sussistenza di eccezionali motivi legati alla peculiarità della materia.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di tutore di una persona non autosufficiente gravissima, impugnava la determina con cui il Comune di Nardò aveva escluso la domanda di accesso ai benefici economici previsti dal “Patto di Cura 2023-2024”, per asserita assenza del requisito previsto dall’art. 6 dell’Avviso pubblico approvato dalla Regione Puglia. Proponeva censure di violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, chiedendo l’annullamento degli atti e la condanna delle Amministrazioni all’ammissione e all’erogazione delle risorse.

Con motivi aggiunti impugnava ulteriori atti e documenti depositati in giudizio dalle controparti. Instaurato il contraddittorio con Comune e Regione, all’esito dell’ordinanza di remand cautelare n. 344 del 3.6.2024 l’Ente locale rideterminava la posizione del richiedente. All’udienza pubblica del 21.7.2025 la difesa del ricorrente dichiarava la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce l’evoluzione della vicenda sulla base della documentazione prodotta. Dopo il remand cautelare disposto con l’ordinanza n. 344 del 3.6.2024, il Comune di Nardò, espletata una nuova istruttoria, con determina del 30.10.2024 ammetteva il richiedente ai benefici e liquidava le spettanze per il periodo luglio 2023 – luglio 2024, con una decurtazione di € 369,60 sulla mensilità di maggio 2024.

La stessa documentazione attesta che tale differenza è stata successivamente integrata dall’Amministrazione con l’allegato alla determina del 26.3.2025. Il Collegio rileva quindi che la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta, non avendo peraltro la parte mai contestato la correttezza degli emolumenti liquidati. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Sul regime delle spese, il Tribunale applica il principio della soccombenza virtuale. La condanna del Comune di Nardò si fonda sull’evidente riconoscimento implicito della bontà della pretesa attorea, desumibile dal contenuto delle determinazioni del 30.10.2024 e del 26.3.2025 e dalle liquidazioni effettuate in favore del richiedente. Le spese sono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Quanto alla Regione Puglia, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della materia in contesa. Il dispositivo ordinava infine l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Reg. (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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