Ottemperanza al giudicato e accredito della Carta del docente (TAR Lombardia n. 176 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come l’atto che ai sensi dell’art. 474 c.p.c. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Tale nozione si distingue dalla spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 c.p.c., che dopo le modifiche introdotte dalla cd. Legge Cartabia non è più necessaria. Non sussiste pertanto alcun problema di compatibilità tra la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c. Il termine decorre dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità presso la sede del debitore.
Il Fatto
Il giudice ordinario, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della ricorrente il beneficio economico della Carta del docente e ad accreditare sulla carta l’importo di euro 2.500,00. Sulla sentenza si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.
La ricorrente lamenta che l’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato, non avendo provveduto all’accredito della somma. Propone quindi ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si costituisce con memoria di mera forma. All’udienza camerale la ricorrente insiste nella domanda e la causa viene trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La difesa dell’amministrazione non ha contestato l’inadempimento.
Il Tribunale precisa che l’art. 14 d.l. n. 669/1996 si riferisce al titolo esecutivo nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Esso differisce dalla spedizione in forma esecutiva, che in base all’art. 475 c.p.c. costituisce requisito necessario perché le sentenze possano essere portate a esecuzione secondo il rito civile.
La Corte rileva che, dopo le modifiche introdotte dalla cd. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c., la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Ne consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c.: il termine di centoventi giorni inizia a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito, per la parte di interesse, il titolo indicato in epigrafe. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale