Opposizione allo stato passivo e disconoscimento tardivo delle scritture (Cass. civ. Sez. 1 n. 14360 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, non formulate già in sede di verifica; in tal caso, e solo in relazione ai contenuti e ai termini dell’eccezione nuova, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all’opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle. L’opponente ha l’onere di chiedere tale termine, non potendo la memoria di replica assolvere una funzione istruttoria. Le contestazioni in ordine alla conformità delle copie agli originali e il disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti prodotti dalla curatela sono inammissibili se compiuti tardivamente o con atti irrituali, non inseriti nel verbale di prima udienza redatto in contraddittorio dinanzi al giudice.

Il Fatto

Un imprenditore individuale chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento di una società per un credito di complessivi euro 248.370,40, asseritamente derivante dalla vendita di castagne compiuta nell’anno 2006 e documentata da fattura, documenti di trasporto e registro IVA. La curatela esprimeva conclusioni negative, non riscontrando alcun debito della fallita, e il giudice delegato dichiarava esecutivo lo stato passivo respingendo la domanda.

L’imprenditore proponeva quindi opposizione allo stato passivo, ma il Tribunale respingeva l’impugnazione, rilevando in particolare l’inammissibilità del deposito di documenti effettuato telematicamente in occasione dell’udienza e con memoria conclusiva, nonché la tardività dei disconoscimenti delle sottoscrizioni e delle contestazioni di non conformità tra originali e copie, compiuti con atto irrituale denominato “deduzioni d’udienza”. Il giudice dell’opposizione riteneva inoltre dimostrato l’intervenuto pagamento del credito sulla base di plurimi elementi indiziari. Avverso il decreto veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i sette motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Quanto al primo motivo, concernente la mancata concessione di un termine all’opponente a fronte delle eccezioni nuove introdotte dalla curatela, la Corte ha richiamato il principio per cui il creditore opponente ha diritto di difendersi da eccezioni nuove anche mediante il deposito di documenti. Tuttavia, è il principio dispositivo a imporre alla parte l’onere di chiedere un termine per prova, onere non assolto dal ricorrente, che non aveva indicato né quali fossero i “nova” introdotti dalla curatela né se avesse effettivamente richiesto al giudice la concessione del termine.

Il secondo motivo è stato reputato inammissibile per difetto di interesse, riguardando una porzione di motivazione priva di decisorietà e resa solo ad abundantiam dal Tribunale. Il terzo motivo, relativo al disconoscimento di scritture e alla contestazione di conformità tra copie e originali, è stato dichiarato inammissibile perché incentrato su ragioni decisorie diverse da quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato: il Tribunale aveva infatti rilevato la tardività e l’irritualità delle contestazioni, mentre il ricorrente si era limitato a sostenerne la tempestività, senza riprodurre gli atti nelle parti rilevanti come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Il quarto e il quinto motivo, concernenti la mancata ammissione della prova orale e la valutazione del materiale probatorio, sono stati ritenuti inammissibili in quanto diretti a sollecitare una rivalutazione della quaestio facti non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha precisato che la motivazione del diniego della prova testimoniale era ricavabile dalla complessiva argomentazione del Tribunale, il quale aveva evidenziato la prova del pagamento del corrispettivo. Il sesto e il settimo motivo, infine, sono stati dichiarati inammissibili per la mescolanza dei mezzi di impugnazione e per il tentativo di ottenere una rilettura complessiva del materiale istruttorio, anche indiziario, già correttamente scrutinato dal giudice del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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