Privilegio cooperativo escluso per i crediti da appalto (Cass. civ. Sez. 1 n. 23662 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che censuri la decisione del giudice del merito conforme alla giurisprudenza della Corte, allorché l’esame del motivo non offra elementi per mutare l’orientamento consolidato. Ne consegue che non spetta il privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. all’impresa cooperativa per i crediti sorti in esecuzione di un contratto d’appalto, poiché la norma limita il beneficio ai crediti «per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti». La valutazione sulla natura prevalente dell’attività svolta in un contratto misto e sulla riferibilità dei crediti all’una o all’altra attività costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito.
Il Fatto
Una società cooperativa presentava domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale di un fondo immobiliare per un credito privilegiato ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., vantato a titolo di saldo del corrispettivo e risarcimento danni per l’esecuzione di un contratto d’appalto per la progettazione e la costruzione di opere di urbanizzazione primaria. Il giudice delegato accoglieva la domanda solo per il saldo del corrispettivo, respingendo la parte relativa alle riserve risarcitorie. L’opposizione allo stato passivo veniva accolta solo in minima parte e, avverso il decreto del Tribunale, la cooperativa proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i primi due motivi dichiarandoli inammissibili per la promiscua denuncia di vizi diversi e per la carenza di specificità. In particolare, è stata ritenuta inammissibile la censura relativa alla mancata sottoscrizione delle condizioni generali di contratto, trattandosi di documento allegato al contratto ed espressamente menzionato, e generica la denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c. perché volta a sollecitare un riesame del fatto.
Il terzo motivo, concernente la prova del danno, è stato dichiarato assorbito quale conseguenza dell’inammissibilità delle censure precedenti, che avevano escluso in radice il diritto al risarcimento.
Il quarto motivo, relativo alla spettanza del privilegio per il credito ammesso in chirografo, è stato giudicato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., poiché il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte. Secondo tale orientamento, richiamato da Cass. n. 4383/2015 e ribadito da Cass. nn. 4184/2018 e 25699/2025, il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 5, c.c. non spetta alla cooperativa per i crediti da contratto d’appalto. La Corte ha infine escluso che potesse giovare la qualificazione del contratto come misto, trattandosi di valutazione fattuale riservata al giudice del merito.
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Nota della Redazione
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