Opposizione di terzo improcedibile dopo la riedizione dei bandi annullati (Cons. Stato n. 7373 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riedizione, con funzione di conferma, dei bandi di concorso annullati in sede giurisdizionale e l’integrazione della motivazione sulla scelta di non scorrere la graduatoria rendono improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, l’opposizione di terzo e la revocazione proposte avverso la sentenza di annullamento. I nuovi bandi si sostituiscono integralmente a quelli precedenti, che perdono ogni rilievo, e l’interesse degli opponenti si sposta sulla resistenza ai giudizi aventi a oggetto i provvedimenti di riedizione. Il vincolo conformativo discendente dalla sentenza di annullamento si esaurisce nell’imposizione di un più approfondito onere di motivazione, cosicché i nuovi bandi non sono nulli per violazione o elusione del giudicato. L’eventuale annullamento dei nuovi bandi non determina alcuna reviviscenza di quelli sostituiti.

Il Fatto

I ricorrenti, candidati risultati idonei nel Concorso Unico per i Funzionari Amministrativi bandito il 30 giugno 2020, avevano ottenuto da questa Sezione l’annullamento, con le sentenze n. 9488 e n. 9489 del 2024, dei due bandi pubblicati nel dicembre 2023 per il reclutamento di personale nei ruoli del Ministero della difesa e del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L’illegittimità era stata ravvisata nel difetto di motivazione sulla scelta di bandire nuovi concorsi invece di scorrere la graduatoria ancora efficace.

Dopo tali pronunce le amministrazioni hanno adottato, il 18 febbraio 2025, due provvedimenti “ora per allora” di riadozione dei bandi annullati, integrando la motivazione. Avverso la sentenza n. 9488 del 2024 gli idonei hanno proposto opposizione di terzo ai sensi dell’art. 108 c.p.a. e, in un ricorso, anche revocazione ai sensi dell’art. 106 c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, escludendo irregolarità processuale per la contestualità della decisione assunta da altro Collegio sui giudizi paralleli, alla luce del principio sotteso all’art. 96, comma 6, c.p.a..

Nel merito, la Sezione rileva che i provvedimenti del febbraio 2025 hanno natura tecnico-giuridica di conferma: l’amministrazione ha riadottato i medesimi bandi integrando la motivazione sulla scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria esistente. Da ciò deriva l’improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli opponenti non potrebbero trarre alcun vantaggio dall’accoglimento.

Il percorso argomentativo è esplicito: viene meno l’interesse a “salvare” i vecchi bandi, ormai sostituiti da quelli sopravvenuti; l’interesse si concentra piuttosto sulla resistenza ai ricorsi pendenti davanti al T.a.r. Lazio avverso i nuovi bandi. Questi ultimi si sostituiscono ai precedenti, che perdono ogni rilievo, e la procedura concorsuale trova la propria fonte esclusivamente nei nuovi provvedimenti.

Il Collegio esclude inoltre che i nuovi bandi siano nulli per violazione o elusione del giudicato: il vincolo conformativo della sentenza n. 9488 consiste esclusivamente nell’imporre un più approfondito onere di motivazione, nella specie assolto. Qualora i nuovi bandi fossero annullati, non si verificherebbe alcuna reviviscenza di quelli sostituiti, ma le procedure verrebbero travolte.

Da ultimo, la Sezione trae dal d.l. n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con l. n. 69 del 9 maggio 2025, il principio di valenza sistematica secondo cui il concorso pubblico è il veicolo ordinario di assunzione ai pubblici uffici. I ricorsi riuniti sono pertanto dichiarati improcedibili, con integrale compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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