Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 5507 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Il giudice amministrativo accerta la sussistenza del titolo esecutivo, la notifica del titolo ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. amm., nonché l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. In difetto di prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato. La nomina del commissario ad acta è disposta sin da ora, con facoltà di delega, e l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 648/2024, pubblicata il 27 gennaio 2024. Con quel provvedimento era stato accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, dall’anno scolastico 2017-2018 al 2021-2022, per cinque annualità, per un totale di € 2.500,00 oltre accessori.

La ricorrente espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che la sentenza è passata in giudicato. Deduce l’esito infruttuoso della notifica del 7 agosto 2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il gravame fondato. Richiamato il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., verifica in primo luogo i presupposti processuali e rileva il rispetto tanto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

La sentenza ottemperanda risulta notificata il 7 agosto 2024 presso la sede dell’amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. — come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha attribuito alle copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali valore di titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva — e 115 cod. proc. amm. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Accoglie quindi la domanda e nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad un funzionario, che provvederà su richiesta della ricorrente ove perduri l’inadempimento, scaduto il termine e nei successivi sessanta giorni.

Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, nonché alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato: l’organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Il compenso è liquidato al termine dell’incarico, su richiesta del commissario. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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