Requisiti SOA e scorrimento della graduatoria tra continuità del possesso e affidamento (TAR Campania n. 3668 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso dell’attestazione SOA richiesta dalla lex specialis deve sussistere senza soluzione di continuità dalla presentazione della domanda fino all’integrale esecuzione del contratto. La perdita del requisito intervenuta dopo l’aggiudicazione ma prima della stipula, non comunicata alla stazione appaltante, integra grave e colpevole inadempimento e legittima l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, la risoluzione del contratto e l’escussione della garanzia definitiva, in violazione del principio della fiducia. Nel caso di risoluzione contrattuale, sussistono i presupposti per lo scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 124 d.lgs. n. 36 del 2023. Il nuovo affidamento deve tuttavia avvenire alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta, salvo che i documenti di gara prevedano diversamente; in difetto di tale previsione, l’aggiudicazione al prezzo inferiore offerto dal secondo graduato è illegittima.
Il Fatto
La società ricorrente partecipa a una gara indetta per lavori da affidare sul territorio di un Comune della provincia di Caserta e, in data 28.3.2024, risulta aggiudicataria. Alla presentazione della domanda possiede la necessaria SOA OG1 classifica III bis, e la possiede anche al momento dell’aggiudicazione. Il 3.5.2024, cioè dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto del 23.7.2024, perde il requisito. Non ne informa la stazione appaltante.
Appresa la circostanza tramite verifica al sistema informativo dell’ANAC, il Comune annulla d’ufficio l’aggiudicazione, revoca il contratto, avvia l’aggiudicazione alla seconda graduata e l’escussione della garanzia. La ricorrente impugna questi atti, chiedendo la sospensione dell’escussione, respinta con ordinanza cautelare n. 244 del 31.1.2025. Con motivi aggiunti impugna poi la Disposizione con cui i lavori vengono aggiudicati alla seconda graduata. Solo il 22.1.2025 la ricorrente recupera il possesso della SOA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di difetto di giurisdizione della controinteressata. La perdita del requisito è avvenuta prima della stipula, e quindi fuori dalla fase di esecuzione contrattuale; sono inoltre impugnati provvedimenti amministrativi, come l’aggiudicazione in favore della controinteressata. Il giudice ritiene quindi sussistente la giurisdizione amministrativa.
Nel merito, il primo motivo del ricorso introduttivo è infondato. Il Disciplinare impone il possesso della SOA OG1 III bis e la qualificazione nella categoria prevalente è obbligatoria ai fini della partecipazione. Il requisito deve sussistere ininterrottamente dalla domanda fino all’integrale esecuzione del contratto. La ricorrente lo ha perso il 3.5.2024 e lo ha recuperato solo il 22.1.2025, con un’interruzione di oltre sei mesi. Il provvedimento di autotutela si pone nel solco di tali principi ed è legittimo.
Non regge neppure la censura sull’avvalimento. La disponibilità manifestata dalla ricorrente il 20.11.2024 era tardiva: a quella data l’interruzione del possesso si era già consumata, l’aggiudicazione era intervenuta, il contratto era stato stipulato e il procedimento di annullamento d’ufficio era già stato avviato. L’istituto, con funzione proconcorrenziale, presuppone l’allegazione del contratto alla domanda di partecipazione ex art. 104 d.lgs. n. 36 del 2023, evenienza qui impossibile.
Infondato anche il secondo motivo, sull’escussione della garanzia. La ricorrente non ha comunicato la perdita del requisito dopo l’aggiudicazione e prima della stipula, violando il principio della fiducia e stipulando il contratto con la consapevolezza di non poterlo eseguire. La condotta negligente ha prodotto un pregiudizio, anche in termini di ritardo, per la necessità di annullare l’aggiudicazione, risolvere il contratto e riaffidare i lavori.
Quanto ai motivi aggiunti, sussistono i presupposti per lo scorrimento della graduatoria ex art. 124 d.lgs. n. 36 del 2023, per l’intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento. È però fondata la censura sulle modalità: il nuovo affidamento deve avvenire alle medesime condizioni dell’originaria aggiudicataria, salvo diversa previsione dei documenti di gara, qui non allegata. L’aggiudicazione al prezzo meno vantaggioso è quindi annullata, con effetto conformativo che impone una nuova interpellanza sulla base delle condizioni originarie e con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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