Terzo condono in zona vincolata: no al silenzio-assenso e opere non sanabili (TAR Sicilia n. 2839 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina regionale interpretativa, il terzo condono edilizio non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico relativo, salvo che ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003: esecuzione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità agli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1. Il limite normativo opera a monte rispetto alla valutazione paesaggistica della Soprintendenza, con la conseguenza che, in difetto dei presupposti di legge, non è neppure astrattamente configurabile un silenzio-assenso sull’istanza. Il carattere vincolato del provvedimento di diniego rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, non potendo il contenuto dispositivo essere diverso da quello adottato.

Il Fatto

I ricorrenti, soci di una cooperativa edilizia e assegnatari di appartamenti realizzati in forza di concessione edilizia del 1984, presentano nel 2004 le rispettive istanze di condono edilizio ex art. 32 d.l. n. 269/2003. L’abuso consiste nella chiusura perimetrale dei posti macchina pertinenziali, realizzata in difformità dal progetto assentito. Le palazzine ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico, sicché il Comune trasmette nel 2007 le pratiche alla Soprintendenza per il nulla osta di competenza.

La Soprintendenza rigetta le istanze a distanza di quasi vent’anni. I ricorrenti impugnano le note di diniego deducendo la formazione del silenzio-assenso ex art. 46 l.r. Sicilia n. 17/2004, la violazione del preavviso di rigetto e il difetto di motivazione con disparità di trattamento. Il Comune non si costituisce; l’amministrazione regionale chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la doglianza sul silenzio-assenso. La tesi dell’ultravigenza dell’art. 46 l.r. n. 17/2004 è già stata smentita dalla Corte costituzionale n. 155/2021, che ha ravvisato l’incompatibilità della norma regionale con la sopravvenuta l.r. n. 5/2011 e ne ha affermato l’abrogazione implicita dal 26 aprile 2011.

Il Tribunale aggiunge argomenti autonomi. La disposizione regionale richiamata concerne le autorizzazioni ad eseguire opere in zone vincolate, non i titoli abilitativi in sanatoria per interventi già eseguiti. Inoltre la Corte costituzionale n. 252/2022 ha qualificato la disciplina statale del terzo condono come grande riforma economico-sociale, idonea a inibire interventi regionali difformi; le norme sui condoni restano poi di stretta interpretazione.

Il passaggio decisivo è però un altro. L’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici, salvo gli interventi minori. Tale limite opera a monte rispetto alle valutazioni rimesse alla Soprintendenza: in presenza di un vincolo relativo e di un intervento che comporta aumento di volumetria, il silenzio-assenso non è neppure astrattamente configurabile, difettando i presupposti per una favorevole delibazione.

Quanto al secondo motivo, il carattere vincolato del diniego rende superflua la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto, in applicazione dell’art. 21-octies l. n. 241/1990: valorizzare irregolarità formali contrasta con i principi di economicità e speditezza quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il terzo motivo è infondato perché, per giurisprudenza consolidata, è sufficiente l’individuazione degli abusi, qui arricchita dal richiamo per relationem ex art. 3, comma 3, l. n. 241/1990 alla circolare regionale del 30.12.2022.

Nel merito, la chiusura perimetrale in muratura dei posti macchina ricade in zona vincolata e non è riconducibile alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese in favore dell’amministrazione regionale e nulla nei confronti del Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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