Autorizzazione paesaggistica e sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Puglia n. 377 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, il giudizio dell’amministrazione preposta è connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa e resta sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, oltre che della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto. Il limite del sindacato resta quello della relatività delle valutazioni scientifiche. Il diniego che si fondi su plurime valutazioni di merito, rese all’esito di una lunga istruttoria e del contraddittorio procedimentale, resiste alle censure di difetto di motivazione e di carenza istruttoria. L’eventuale precedente autorizzazione paesaggistica non vincola l’amministrazione, perché il rilascio di una nuova autorizzazione impone un nuovo procedimento ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.

Il Fatto

La società ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Nardò ha negato l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una residenza bifamiliare su un lotto sito in area costiera. Il diniego recepiva, in parte motiva, il parere non favorevole della Commissione Locale del Paesaggio e il parere contrario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Il progetto riguardava un intervento edilizio in precedenza assentito ma non realizzato. La ricorrente impugnava il diniego, il parere della Soprintendenza, il preavviso di diniego, il parere della Commissione Locale e, nei limiti dell’interesse, le schede PAE del PPTR Puglia, deducendo violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, incompetenza, eccesso di potere, difetto di istruttoria e contraddittorietà.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene condivisibili le doglianze relative ai limiti di edificabilità nelle aree costiere comprese nella fascia dei trecento metri dalla battigia, richiamando gli artt. 134, comma 1, lett. a) e b), e 142, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004. Sul punto richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. IV, n. 6316 del 2023, che esclude un meccanico vincolo di inedificabilità per le aree classificate in zone omogenee A o B al 6 settembre 1985, ferma restando la necessità dell’autorizzazione.

Tale apertura non travolge però il provvedimento, che resiste sul piano motivazionale. Il diniego dà conto della non assentibilità dell’intervento sulla base di plurime valutazioni di merito. Il giudizio paesaggistico, osserva il Tribunale, implica cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici caratterizzati da ampi margini di opinabilità.

Il sindacato giurisdizionale resta quindi circoscritto alla manifesta illogicità, all’incongruità della motivazione e all’incompletezza dell’istruttoria, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. IV, n. 3882 del 2023, confermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 4881 del 2023 e da altri precedenti richiamati. Nel caso concreto il Collegio non ravvisa vizi di logicità, congruenza o completezza: i rilievi della ricorrente sulla compatibilità dell’intervento restano mere asserzioni difensive prive di riscontro probatorio.

Cadono anche le censure di carenza di istruttoria. Il provvedimento è stato adottato all’esito di una lunga istruttoria, con analisi della documentazione allegata e valutazioni della Commissione Locale e della Soprintendenza. Il parere di quest’ultima è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, che ha consentito alla società di contraddire; la ricorrente non ha però indicato quali ulteriori osservazioni avrebbero dovuto essere approfondite.

Nessun rilievo assume la precedente autorizzazione paesaggistica rilasciata al dante causa, poiché la nuova autorizzazione è soggetta a un autonomo procedimento ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Le doglianze su asseriti conflitti di attribuzione e violazione di legge appaiono generiche e indimostrate. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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