Dottorato estero non riconosciuto e soccorso istruttorio nei concorsi di massa (TAR Toscana n. 1459 del 14.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero ai fini dell’attribuzione del punteggio in una graduatoria concorsuale richiede un’apposita istanza dell’interessato, corredata della documentazione prescritta dall’art. 3 del d.P.R. n. 189/2009, da presentare all’amministrazione procedente entro il termine di partecipazione al concorso. Il dovere dell’amministrazione di trasmettere l’istanza al Ministero presuppone che l’istanza sia stata formulata dal candidato, non potendosi addossare all’amministrazione un onere documentale che è proprio del richiedente. Nei concorsi di massa il soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 non è invocabile per supplire all’omessa attivazione della procedura, operando il principio di autoresponsabilità del concorrente e l’esigenza di par condicio e di celerità.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso straordinario indetto con decreto direttoriale n. 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso A012 nella Regione Toscana. Nella domanda indicava, tra gli altri titoli valutabili, un dottorato di ricerca conseguito nel 2022 presso un’università britannica. L’amministrazione approvava la graduatoria senza riconoscergli i punti aggiuntivi per quel titolo.
Prima dell’approvazione della graduatoria il candidato avviava una corrispondenza con gli uffici, chiedendo solo nel luglio 2024 l’attivazione della procedura di riconoscimento. L’Ufficio scolastico regionale replicava che l’iter avrebbe dovuto essere attivato entro il termine della domanda di partecipazione. Il ricorrente impugnava quindi la graduatoria, chiedendo l’annullamento nella parte in cui non gli erano stati attribuiti i punti per il dottorato estero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità per mancata impugnazione del decreto di assegnazione delle sedi. Gli atti di assegnazione sono meramente consequenziali rispetto all’approvazione della graduatoria, che costituisce l’atto conclusivo del procedimento e che è stato ritualmente impugnato.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 2 del d.P.R. n. 189/2009 disciplina il riconoscimento dei titoli esteri per l’accesso ai pubblici concorsi, mentre il successivo art. 3 regola il riconoscimento ai fini dell’attribuzione del punteggio per le graduatorie concorsuali. Il comma 2 impone che l’istanza degli interessati, corredata di titolo tradotto e legalizzato, certificato analitico degli esami e dichiarazione di valore in loco, sia inviata al Ministero tramite l’amministrazione interessata.
Da qui la distinzione decisiva: il dovere di trasmissione dell’amministrazione presuppone l’istanza del candidato, che ha l’onere di allegare la documentazione non in possesso dell’amministrazione. Il vademecum ministeriale, a pagina 23, richiedeva espressamente che il candidato indicasse gli estremi del riconoscimento o la data della richiesta. Il ricorrente aveva presentato l’istanza solo nel luglio 2024, a termine scaduto e dopo la valutazione dei titoli.
Il Collegio esclude che l’istanza potesse essere proposta dopo la scadenza: una simile soluzione lascerebbe i tempi della procedura in balia dei concorrenti meno solerti. Irrilevante è poi la pregressa valutazione del dottorato nelle graduatorie di supplenza, mancando l’equipollenza o una precedente procedura di equivalenza.
Quanto al soccorso istruttorio, i giudici richiamano TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, n. 9493 del 2025 e Cons. Stato, sez. V, n. 28 del 2024: nelle procedure di massa l’istituto non opera quando il privato abbia commesso un errore nella compilazione della domanda, in virtù del principio di autoresponsabilità e dell’esigenza di par condicio. Un’apertura sarebbe configurabile solo per un errore patentemente riconoscibile, che nel caso di specie non ricorre. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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