Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 230 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso ritualmente manifestata dal ricorrente e accettata dalla resistente determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 cod. proc. amm., senza che il giudice possa sindacare nel merito le censure originariamente proposte. In forza del principio dispositivo, il Collegio dà atto dell’intervenuta rinuncia e recepisce l’accordo delle parti sul regime delle spese. Le spese di lite possono essere compensate quando le parti vi consentano, mentre il contributo unificato resta a carico del ricorrente ove questi abbia rinunciato. La declaratoria di estinzione esaurisce il rapporto processuale e preclude ogni ulteriore pronuncia sul merito degli atti impugnati.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, la delibera della Giunta provinciale n. 413 del 28.5.2024, con cui era stata approvata in via definitiva la modifica d’ufficio dei piani urbanistici dei Comuni di Valdaora e Rasun-Anterselva per la realizzazione di due incroci tra la SS49 e le strade provinciali 43 e 44. Con l’atto introduttivo il ricorrente ha censurato anche la presupposta delibera n. 24 del 2.2.2024 e i pareri infraprocedimentali richiamati.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha esteso l’impugnazione al decreto dirigenziale n. 23156/2024 del 20.12.2024, con cui era stata accertata la conformità urbanistica del progetto definitivo dell’opera, e al progetto medesimo. Nel corso del giudizio il ricorrente ha però depositato una nota con cui ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La resistente Provincia autonoma di Bolzano ha aderito alla rinuncia, chiedendo tuttavia che il contributo unificato rimanesse a carico del ricorrente. Il Collegio ha quindi esaminato la ritualità dell’atto di rinuncia e il consenso delle parti sul regime delle spese di lite.

Il Tribunale ha richiamato il principio dispositivo che governa il processo amministrativo e ha qualificato la fattispecie come rinuncia al ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 cod. proc. amm. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio, senza alcuna valutazione nel merito delle censure articolate avverso gli atti impugnati.

Quanto alle spese, il Collegio ha dato atto dell’accordo intervenuto tra le parti e le ha dichiarate compensate, addossando invece al ricorrente il contributo unificato già versato, in conformità alla richiesta della resistente. Il dispositivo ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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