Ordinanza di risanamento per il radon: è incompetente il dirigente, serve il Sindaco (TAR Puglia n. 114 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui l’amministrazione comunale impone misure di risanamento e limitazione d’uso di locali a causa del superamento della concentrazione media annua di gas radon, qualificata e configurata come provvedimento contingibile e urgente, costituisce espressione del potere extra ordinem ex art. 54 TUEL e deve essere adottata dal Sindaco, unico organo titolare della competenza. Il provvedimento è pertanto illegittimo per vizio di incompetenza ove sottoscritto dal dirigente comunale, con conseguente annullamento e salvezza della riedizione del potere da parte dell’organo competente.

Il Fatto

Il Comune di Fasano adottava un’ordinanza dirigenziale con cui imponeva alla società bancaria, conduttrice di una filiale, e alla proprietaria dell’immobile il risanamento e la limitazione d’uso dei locali interrati, adibiti ad archivio, a causa del superamento della concentrazione media annua di attività di radon oltre il livello di riferimento. Nel provvedimento si faceva espresso richiamo alla necessità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per eliminare i rischi per la pubblica e privata incolumità ai sensi dell’art. 54 TUEL, prescrivendo l’inagibilità del locale e l’esecuzione di interventi correttivi entro novanta giorni. La società ricorrente ha impugnato l’atto deducendo, tra i vari motivi, il vizio di incompetenza, poiché l’ordinanza era stata sottoscritta dal dirigente e non dal Sindaco.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto fondato e dirimente il primo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la violazione degli artt. 50 e 54 TUEL nonché il vizio di incompetenza. Ha rilevato che la natura contingibile e urgente dell’atto non è controvertibile, emergendo chiaramente dal suo contenuto: il riferimento testuale ai “provvedimenti contingibili ed urgenti” e all’art. 54 TUEL, la prescrizione dell’inagibilità con divieto di accesso ai lavoratori e la clausola di avvertimento circa la responsabilità penale, civile e patrimoniale in caso di omissione costituiscono indici univoci della natura extra ordinem del potere esercitato.

La sentenza richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le ordinanze di necessità e urgenza presuppongono situazioni di pericolo non tipizzate dalla legge, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi. Quanto ai presupposti legittimanti, la Corte ha precisato che la contingibilità va intesa come necessità di intervento per l’insussistenza o l’inadeguatezza di rimedi tipici, mentre l’urgenza consiste nella materiale impossibilità di differire l’intervento; il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, rilevando esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e dell’idoneità del provvedimento a porvi rimedio.

Da tali premesse il Collegio ha tratto la conseguenza che il provvedimento impugnato, configurandosi come ordinanza contingibile e urgente, avrebbe dovuto essere emanato dal Sindaco, unico organo titolare del potere ex art. 54 TUEL per motivi di sanità e incolumità pubblica, e non dal dirigente del settore Urbanistica. Il vizio di incompetenza è stato quindi ritenuto assorbente rispetto alle ulteriori censure proposte, in applicazione del principio per cui, in tale ipotesi, il giudice non può dettare regole d’azione nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il proprio munus.

Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata nei limiti dell’interesse fatto valere dalla società ricorrente e salva la riedizione del potere da parte dell’organo competente. Le spese di lite sono state eccezionalmente compensate, considerata la peculiarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *