Incompetenza del dirigente ad adottare ordinanze contingibili e urgenti (TAR Campania n. 4087 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti è attribuito in via esclusiva al Sindaco quale ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 12, comma 5, d.Lgs. n. 1/2018, e non è delegabile ai dirigenti o ai funzionari dell’ente. La qualificazione dell’atto amministrativo compete al giudice in via ufficiosa e prescinde dal nomen iuris formalmente adottato: rilevano il contenuto precettivo e la causa reale del provvedimento. Ove un dirigente, invocando esigenze di protezione civile, imponga la rimozione di manufatti e lo sgombero di un’area con formula “ad horas” ed esecuzione forzata, l’atto esprime un potere extra ordinem e incorre in incompetenza assoluta, vizio radicale e assorbente delle ulteriori censure.
Il Fatto
Una società titolare di un appalto per la manutenzione idraulica e la sistemazione di un alveo, aggiudicato dalla Città Metropolitana, utilizzava un’area a titolo di deposito temporaneo per materiali ingombranti. Il Comune, con un’ordinanza dirigenziale, le intimava di rimuovere ad horas gli elementi prefabbricati e di liberare l’area, destinandola a sede strategica del Piano di Protezione Civile.
All’ordinanza seguivano un verbale di inottemperanza, un avviso di sgombero con previsione di esecuzione forzata e addebito dei costi, e il silenzio serbato sull’istanza di riesame. La società impugnava gli atti davanti al TAR. Il Comune eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e, nel merito, qualificava il provvedimento come esercizio del potere sanzionatorio edilizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. L’interesse all’annullamento persiste: la società può riutilizzare l’area per completare i lavori, evitare l’addebito per rimozione e custodia dei manufatti e, in via residuale, ottenere l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
Nel merito, la prima censura è decisiva e assorbente. Il TAR richiama l’insegnamento secondo cui la qualificazione degli atti spetta al giudice, non è vincolata all’intitolazione né alle deduzioni delle parti e si fonda sul contenuto effettivo e sulla causa reale (Cons. Stato, Sez. V, n. 1076 del 2024). Il Comune aveva prospettato la riconduzione dell’atto ai poteri ordinari di repressione dell’abusivismo edilizio ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001, ma il tenore precettivo dell’ordinanza, il richiamo al Piano di protezione civile, la formula “ad horas” e l’esecuzione forzata depongono per la natura extra ordinem del provvedimento.
Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti è riservato al Sindaco quale ufficiale di Governo. Tali atti, derogatori della legalità ordinaria, non sono delegabili a dirigenti o funzionari: la Corte costituzionale ne ha ribadito la tassatività dei presupposti e della competenza (Corte cost. n. 115/2011), con il conforto di plurime pronunce di merito (TAR Campania, Napoli, n. 5930 del 2017; TAR Campania, Napoli, n. 4719 del 2019). Il richiamo all’art. 107 TUEL non giova al Comune, poiché la norma conferisce ai dirigenti poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, non di ordinanza in materia di pubblica sicurezza e incolumità.
Il giudice esclude anche la sussunzione nell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, che presuppone un iter accertativo e sanzionatorio distinto e non compatibile con la ratio emergenziale dell’atto. Il dirigente ha quindi esercitato una funzione che l’ordinamento non gli attribuisce, incidendo su posizioni soggettive con un provvedimento qualificabile solo come ordinanza contingibile e urgente.
Da qui l’incompetenza assoluta dell’organo emanante, vizio insanabile e assorbente delle altre censure: quando il potere non è stato ancora esercitato dall’organo competente, il giudice si limita a rilevare il vizio (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 2015). Il ricorso è accolto, con compensazione integrale delle spese in ragione dell’esito alterno delle fasi processuali e della necessità di rimettere la qualificazione dell’atto al merito.
Nota della Redazione
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