Accesso agli atti e sopravvenuta ostensione: improcedibilità per carenza d’interesse (TAR Sardegna n. 448 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio proposto per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna all’ostensione, la sopravvenuta messa a disposizione dell’intera documentazione richiesta integra la carenza d’interesse alla coltivazione del gravame. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice pronunciare su un interesse ormai soddisfatto. La circostanza che il ritardo nell’ostensione sia addebitabile a meri deficit comunicativi, e non a un rifiuto consapevole, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente partecipava a una procedura concorsuale per ingegnere clinico, classificandosi al sesto posto della graduatoria di merito. Dopo aver appreso dell’assunzione di candidati collocati in posizioni successive, formulava in data 26.1.2024 istanza di accesso agli atti nei confronti delle due amministrazioni coinvolte, per acquisire la documentazione relativa alla propria posizione e all’inserimento di ulteriori sedi tra quelle disponibili.

Ritenendo che le amministrazioni non avessero dato seguito alla richiesta, la ricorrente adiva il TAR deducendo la violazione dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e chiedendo l’accertamento del silenzio e la condanna all’ostensione. Le intimate si costituivano, rappresentando di aver evaso le istanze e di aver trasmesso la documentazione richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, all’esito della discussione orale, è stato acclarato che le amministrazioni evocate in giudizio hanno messo a disposizione della ricorrente tutta la documentazione detenuta e afferente alle richieste formulate. La verifica del soddisfacimento della pretesa ostensiva costituisce il punto di partenza del ragionamento del giudice.

Da tale accertamento discende, secondo il Tribunale, l’insorgenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse alla coltivazione del gravame. Il giudizio di accesso, una volta esaurita la funzione satisfattiva della domanda, non conserva alcun oggetto su cui pronunciarsi.

La pronuncia non si spinge a qualificare il contegno delle amministrazioni in termini di silenzio-inadempimento né a sindacarne la tempestività. Il Collegio si limita a prendere atto dell’ostensione intervenuta, che priva di attualità l’interesse azionato, senza valutare nel merito la legittimità del comportamento tenuto prima del giudizio.

Quanto alle spese, il Tribunale valorizza la natura della pronuncia e il fatto che il mancato tempestivo inoltro di tutta la documentazione sia addebitabile a meri deficit comunicativi. Tale valutazione esclude l’applicazione del criterio della soccombenza e giustifica la compensazione integrale tra le parti.

Il dispositivo dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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