Legittima l’ordinanza sindacale extra ordinem per nuovo presupposto sopravvenuto (Cons. Stato n. 4885 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 è legittima quando si fonda su un presupposto nuovo e sopravvenuto rispetto a quello posto a base dei precedenti provvedimenti annullati in sede giurisdizionale. La contingibilità implica l’insussistenza o l’inadeguatezza dei rimedi tipici; l’urgenza consiste nella materiale impossibilità di differire l’intervento. La legittimità del provvedimento si valuta con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, non in relazione a evenienze successive. Il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza va accertato in concreto, avuto riguardo alla durata effettiva del sacrificio imposto al privato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco del Comune di Napoli gli ha ingiunto il divieto di accesso e di utilizzo dei locali di sua proprietà, siti in prossimità di un collettore fognario, per un periodo di quattro mesi, fino alla ultimazione delle attività di monitoraggio, calibrazione e messa in esercizio dei sistemi di allarme.
Il ricorrente ha dedotto la violazione di plurime pronunce del giudice amministrativo, ormai costituenti giudicato, che avevano annullato precedenti ordinanze sindacali di analogo contenuto interdittivo rese in relazione al medesimo collettore. Ha sostenuto l’assenza dei presupposti dell’atto extra ordinem, stante la risalente e prevedibile situazione di pericolo, riconducibile all’inerzia dell’ente, e ha chiesto il risarcimento dei danni. Il TAR ha respinto il ricorso; l’interessato ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la figura delle ordinanze libere, provvedimenti che derogano non al principio di nominatività ma a quello di tipicità, realizzando una parziale deroga al principio di legalità-garanzia. Il carattere temporaneo impedisce di ascriverle al rango di fonti normative. Richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 8 del 1956, n. 26 del 1961, n. 127 del 1995), il Consiglio individua le condizioni di compatibilità: efficacia limitata nel tempo, adeguata motivazione, rispetto dei principi dell’ordinamento, divieto di intervento in materie coperte da riserva di legge assoluta.
La Sezione qualifica il potere di ordinanza come valvola di sicurezza per gestire situazioni di pericolo non fronteggiabili con i poteri tipici, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 4802 del 2021 e, in tema di presupposti, Cons. Stato, sez. IV, n. 344 del 2021 e sez. V, n. 6951 del 2019. La contingibilità richiede l’insussistenza o l’inadeguatezza dei rimedi ordinari; l’urgenza postula l’impossibilità materiale di differire l’intervento. Il sindacato giurisdizionale può investire l’insussistenza dei presupposti e la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e logicità (Cons. Stato n. 2945 del 2025).
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene infondate le doglianze. L’ordinanza non riproduce la situazione posta a base dei provvedimenti precedenti, ma si fonda su un nuovo presupposto: la necessità di scongiurare ogni incombente pericolo durante il tempo occorrente al monitoraggio e alla messa in esercizio dei sistemi di allarme del cantiere. Il provvedimento risulta congruamente rapportato al tempo strettamente necessario e proporzionato, essendo stato revocato dopo circa tre mesi. La legittimità va valutata con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell’adozione, non potendosi configurare una surrettizia proroga di una lesione già inflitta.
Quanto al risarcimento, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 7/2021 e le Sezioni Unite n. 500 del 1999: la responsabilità per illegittimo esercizio dell’attività amministrativa rientra nel paradigma dell’illecito e postula l’ingiustizia del danno, da accertare secondo la dicotomia interessi oppositivi-pretensivi di cui all’art. 7, comma 4, cod. proc. amm.. Mancando l’illegittimo esercizio del potere, difetta il presupposto e restano assorbite le questioni su colpa e quantum.
Sono invece inammissibili i motivi di primo grado riproposti in appello, per violazione dei doveri di chiarezza e specificità sanciti dall’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., avendo l’appellante riproposto le censure senza puntuali contestazioni ai capi della sentenza (Cons. Stato, sez. V, n. 5459 del 2015). L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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