Ordinanze contingibili e urgenti: legittime se il presupposto di pericolo è sopravvenuto (Cons. Stato n. 4886 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 non è escluso dall’avvenuto annullamento giurisdizionale di precedenti ordinanze sindacali di analogo contenuto, se la nuova misura si fonda su un presupposto sopravvenuto esistente al momento della sua emanazione. La legittimità del provvedimento si valuta sulla base dello stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione, non su quello anteriore. La contingibilità implica l’insussistenza o l’inadeguatezza dei rimedi tipici; l’urgenza consiste nella materiale impossibilità di differire l’intervento. Il termine di efficacia può essere indicato per relationem a un evento oggettivamente identificabile e non rimesso a valutazione arbitraria dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco gli ha ingiunto il divieto di accesso e di utilizzo di locali di sua proprietà, siti in prossimità di un collettore fognario, per diciotto mesi e comunque fino al collaudo dei lavori di messa in sicurezza. Il provvedimento richiamava una situazione di pericolo connessa al collettore.
Il ricorrente ha dedotto la violazione di plurime decisioni del TAR Campania di annullamento di precedenti ordinanze di identico contenuto, l’assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, l’indeterminatezza della durata e ha chiesto il risarcimento del danno. Il TAR ha respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello; il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina delle ordinanze libere o extra ordinem. Esse derogano al principio di tipicità, non a quello di nominatività, e il loro carattere temporaneo le colloca nella categoria dell’atto amministrativo, non della fonte normativa. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 8 del 1956, n. 26 del 1961 e n. 127 del 1995, ha fissato le condizioni di compatibilità con il principio di legalità: efficacia limitata nel tempo, adeguata motivazione, rispetto dei principi dell’ordinamento, divieto di intervento in materie coperte da riserva di legge assoluta.
Il potere di ordinanza è lo strumento attribuito per gestire situazioni di pericolo non fronteggiabili con i poteri tipici. La contingibilità richiede l’insussistenza o l’inadeguatezza dei rimedi ordinari; l’urgenza postula la ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo (Cons. Stato, sez. IV, n. 344 del 2021; sez. V, n. 6951 del 2019). Il sindacato può investire i presupposti e, se sussistenti, la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e logicità (Cons. Stato, sez. IV, n. 2945 del 2025).
Nel caso concreto il Sindaco ha agito per scongiurare l’aggravarsi del pericolo derivante dall’allestimento del cantiere e dall’indilazionabile intervento di messa in sicurezza. La situazione non coincide con quella posta a base delle precedenti ordinanze: è l’effetto di un nuovo presupposto, accertato in istruttoria. La legittimità va quindi valutata su tale esigenza attuale, e il provvedimento risulta congruamente rapportato al tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Quanto alla durata, l’ordinanza indica un termine di diciotto mesi e comunque fino al collaudo: si tratta di un termine per relationem a un evento oggettivamente identificabile, non rimesso a valutazione arbitraria. Il motivo è respinto.
Sul risarcimento, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021 e le Sezioni Unite n. 500 del 1999: la responsabilità segue il paradigma dell’illecito e richiede l’ingiustizia del danno, cioè la lesione di un bene della vita che il privato avrebbe avuto titolo per conservare o ottenere. Accertata la legittimità dell’atto, manca il presupposto, con assorbimento delle questioni su colpa e quantum. Sono infine inammissibili i motivi di primo grado riproposti senza specifiche censure, in violazione dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. (Cons. Stato, sez. V, n. 5459 del 2015). L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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