Sopravvenuta carenza di interesse e riesame in autotutela della graduatoria mercatale (TAR Puglia n. 1302 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avverso la revisione in autotutela di una graduatoria per l’assegnazione di posteggi mercatali, il sopravvenuto difetto di interesse va valutato alla luce dell’assetto di interessi determinatosi per effetto del riesame imposto in sede cautelare e delle successive vicende giurisdizionali. Se il riesame ha attribuito alla ricorrente il posteggio richiesto e tale attribuzione è stata poi annullata con pronuncia confermata in appello, la parte è priva dell’utilità concreta a una decisione di merito sul ricorso originario. La declaratoria di improcedibilità non preclude l’esame della domanda risarcitoria, che resta infondata quando il pregiudizio derivi non dal comportamento dell’Amministrazione, ma dall’esito di una diversa pronuncia giurisdizionale, difettando l’elemento soggettivo della responsabilità. La compensazione delle spese si giustifica per la peculiarità del susseguirsi dei provvedimenti e dei giudizi.

Il Fatto

Con bando approvato nel settembre 2022, il Comune di Bari avviava l’assegnazione in concessione d’uso dei posteggi liberi nei mercati cittadini e dei posteggi isolati per il secondo semestre. La società ricorrente presentava istanza per diverse ubicazioni. Con determinazione dirigenziale del febbraio 2023 veniva approvata la graduatoria e alla società erano attribuiti sessanta punti, con assegnazione dei posteggi richiesti.

Nell’aprile 2023 il dirigente comunale annullava in autotutela la graduatoria, decurtando il punteggio di sessanta punti. La società contestava l’errore e chiedeva la rideterminazione, ma l’Amministrazione confermava la propria posizione. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento degli atti, l’accertamento del punteggio spettante e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il percorso del procedimento e rileva che, con ordinanza cautelare, era stata accolta l’istanza della ricorrente al limitato fine del riesame, sul rilievo della violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990: era mancato il preavviso di revisione della graduatoria, non trattandosi di mera rettifica di errore materiale ma di rivalutazione dei requisiti.

In esecuzione di tale ordinanza, il Comune riesaminava la posizione e, con determinazione del settembre 2023, attribuiva alla società quaranta punti in applicazione dell’art. 3 del bando, riconoscendole l’attività su area pubblica dal giugno 2020. Per effetto di tale rettifica la ricorrente risultava prima graduata e assegnataria del posteggio.

Nelle more del giudizio, il controinteressato impugnava il nuovo provvedimento e il TAR, con separata sentenza, lo annullava, ritenendo erronea la riassegnazione del punteggio fondata su un’anzianità dimostrata tardivamente, in violazione della par condicio tra i concorrenti. La decisione veniva confermata in appello dal Consiglio di Stato con decisione n. 9459 del 25.11.2024.

Su queste basi il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: il riesame aveva attribuito il posteggio, ma la successiva vicenda processuale, definita con la soccombenza definitiva della ricorrente, ha modificato sostanzialmente l’assetto degli interessi, privandola dell’utilità di una decisione sul ricorso originario.

Quanto alla domanda risarcitoria, il TAR la ritiene infondata: l’Amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, aveva attribuito il posteggio, che la società ha poi perso non per colpa dell’ente, ma a seguito di una diversa pronuncia giurisdizionale. Manca dunque quantomeno l’elemento soggettivo della responsabilità. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *