Quote latte: prescrizione, rateizzazione e disapplicazione delle norme interne (TAR Lombardia n. 161 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il prelievo supplementare sulle quote latte è soggetto al termine di prescrizione decennale, che riguarda tanto il capitale quanto gli interessi, trattandosi di somme dovute a seguito di specifici accertamenti e non di prestazioni periodiche. Non trova applicazione il termine quadriennale di cui all’art. 3 par. 1 del Reg. CE n. 2988/95, perché il prelievo non incide direttamente sul bilancio dell’Unione. La proposizione del ricorso da parte del debitore interrompe la prescrizione, e l’effetto sospensivo permane per tutta la durata del giudizio anche in caso di perenzione, non essendo estendibile all’amministrazione creditrice la sanzione dell’art. 2945, terzo comma, cod. civ.. Il giudice nazionale deve disapplicare le norme interne in contrasto con il diritto dell’Unione, con effetto conformativo che impone il ricalcolo complessivo del debito, salvo che su di esso si sia formato un giudicato di merito.
Il Fatto
Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote fino alla campagna 2014-2015, impugna l’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione nell’ottobre 2021, con cui le viene richiesto il versamento di oltre un milione di euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri per le campagne 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008. L’impugnazione è estesa all’atto di pignoramento presso terzi fondato sulla cartella di pagamento notificata nel 2015.
La ricorrente deduce l’incertezza sulla produzione nazionale di latte, la prescrizione del credito, il contrasto delle norme interne con il diritto dell’Unione, la mancata detrazione delle compensazioni con gli aiuti PAC e un vizio di notifica a mezzo PEC. L’amministrazione resiste chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le censure di carattere formale. L’art. 16-ter comma 1 del DL n. 179/2012 non impone la nullità della notifica eseguita da un indirizzo istituzionale non risultante dai pubblici elenchi, quando il dominio sia riconducibile all’amministrazione e il destinatario abbia potuto difendersi senza incertezza sulla provenienza.
Sul piano dell’esigibilità, l’AGEA non può procedere alla riscossione coattiva se il produttore ha presentato domanda di rateizzazione, salvo decadenza per mancato pagamento. Nel caso concreto la rateizzazione è stata attivata e la decadenza è intervenuta nonostante la rimessione in termini disposta dal TAR con la sentenza n. 172/2017. Quanto alle compensazioni PAC, la loro deduzione richiede attestazioni inequivoche degli organismi pagatori e non può operare in modo incrociato tra campagne diverse.
La prescrizione è decennale. Il termine quadriennale europeo non si applica, perché la tutela del bilancio dell’Unione è assicurata dagli Stati mediante reintegrazione del FEAOG, spettando alle autorità nazionali il recupero. Il Collegio esclude la prescrizione anche in virtù dell’effetto interruttivo e sospensivo dei ricorsi, della rateizzazione, della notifica della cartella e delle sospensioni legali, tra cui la proroga dell’art. 68 comma 4-bis del DL n. 18/2020 e quella dell’art. 8-quinquies comma 10-ter del DL n. 5/2009. La perenzione non travolge l’effetto interruttivo permanente, non essendo applicabile l’art. 2945, terzo comma, cod. civ. all’amministrazione convenuta.
Sul contrasto con il diritto europeo, il TAR ricostruisce le pronunce della Corte di Giustizia fino alla sentenza C-377/19, che ha accertato l’incompatibilità dell’art. 9 comma 3 del DL n. 49/2003 per le campagne dal 2004-2005 al 2006-2007. Per la campagna 2007-2008 l’omessa consultazione della Commissione impedisce di escludere dal rimborso i produttori non in regola. Da qui l’obbligo di disapplicazione e di ricalcolo complessivo, che incontra il limite del giudicato di merito. Poiché l’AGEA ha già disposto il discarico della cartella e si è impegnata alla rideterminazione, la domanda subordinata è improcedibile. Il discarico rende inoltre inutilizzabile il pignoramento presso terzi, mentre le questioni estranee al prelievo ricadono nella giurisdizione ordinaria.
Nota della Redazione
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