Ordinanza di demolizione: firma non autografa e vizi formali irrilevanti (TAR Sicilia n. 2281 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione del provvedimento amministrativo è elemento essenziale in funzione dell’individuazione dell’autorità emanante: solo la sua totale mancanza, tale da non consentire di riferire l’atto a un’amministrazione, ne determina la nullità ai sensi dell’art. 21-septies legge n. 241/1990. La firma non autografa non invalida l’atto quando dal contesto emerga con certezza la provenienza e l’autore. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’automatica illegittimità del provvedimento finale, ove trovi applicazione l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. L’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio costituisce espressione di attività amministrativa doverosa e vincolata, per la cui adozione non è necessaria la comunicazione di avvio, non essendovi spazio per momenti partecipativi.
Il Fatto
Il ricorrente ha acquistato nel 1975 un terreno nel Comune di Belpasso e vi ha realizzato una palazzina su tre elevazioni, con due vani garage al piano terra e una corte condominiale. Gli immobili sono assistiti da concessione edilizia in sanatoria n. 258/2011. Il 4 dicembre 2024 gli è stata notificata l’ordinanza n. 163/2024, con cui il Comune ha ingiunto la demolizione, entro novanta giorni, di due manufatti realizzati sulla corte: il Corpo A, di 18 mq, adibito a locale di sgombero, lavatoio e deposito vasche; il Corpo B, di circa 20 mq, adibito a garage.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Sicilia deducendo la nullità del provvedimento per mancata sottoscrizione da parte del dirigente e la violazione degli artt. 7 e 10 legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e difetto di motivazione. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito. All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 il giudizio è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso, dichiarandolo infondato in entrambi i motivi. Sul primo, il Tribunale osserva che l’essenzialità della sottoscrizione è strettamente connessa alla funzione di consentire l’individuazione dell’autorità emanante. Ne consegue che solo la totale mancanza della firma, tale da rendere impossibile l’identificazione dell’amministrazione cui riferire la determinazione volitiva, rende l’atto nullo.
In applicazione di tale principio, il TAR esclude che possa considerarsi mancante la sottoscrizione non autografa: qualora dal contesto dell’atto sia comunque possibile accertarne la provenienza e l’autore, la non autografia della firma non è idonea a inficiarne la validità e gli effetti. Sul punto richiama, tra le altre, TAR Palermo n. 3121 del 12 novembre 2024 e TAR Sicilia, Catania, n. 2713 del 12 novembre 2019, oltre a TAR Campania n. 3019 del 10 luglio 2020. Nel caso concreto la copia dell’ordinanza è intestata al Comune resistente e reca in calce il riferimento al Dirigente del Settore tecnico competente, con nome e cognome: l’attribuibilità dell’atto all’autorità emanante non è dunque dubbia.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 2772 del 13 aprile 2022 e la regola secondo cui le norme sulla partecipazione procedimentale non vanno interpretate in senso formalistico, ma avendo riguardo al pregiudizio effettivo e oggettivo arrecato alle ragioni del privato. L’omissione della comunicazione di avvio non cagiona quindi l’automatica illegittimità del provvedimento finale quando opera l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, che esclude l’annullabilità per vizi formali non incidenti sulla legittimità sostanziale e quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Il Collegio qualifica l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi come attività amministrativa doverosa: i relativi provvedimenti, e in particolare l’ordinanza di demolizione, sono atti vincolati per la cui adozione non è necessaria la comunicazione di avvio, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario. Si tratta di provvedimenti tipizzati che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza e sull’abusività delle opere (richiamato TAR Milano n. 2787 del 21 ottobre 2024).
Il Tribunale aggiunge una considerazione sull’onere di allegazione: il ricorrente non ha indicato quali elementi avrebbe apportato all’istruttoria ove avesse partecipato, sicché l’eccezione resta meramente formale. La giurisprudenza richiamata (TAR Roma n. 1461 del 4 febbraio 2020) esige che il privato indichi gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto; solo in tal caso la pubblica amministrazione è gravata dell’onere di dimostrare che il contenuto dispositivo non sarebbe mutato. Il ricorso è pertanto rigettato, con nulla disposto sulle spese stante la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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