Annullamento autorizzazione paesaggistica oltre termine per falsa rappresentazione del privato (TAR Sicilia n. 2282 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990 per l’annullamento in autotutela di un titolo ampliativo non si applica quando il privato, nel corso del procedimento, abbia indotto in errore l’amministrazione rappresentando una realtà fattuale non veritiera. In tal caso non è configurabile alcun affidamento legittimo, perché l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata è sussistente in re ipsa e prevalente sull’interesse privatistico al mantenimento dell’atto. La falsa rappresentazione rileva anche quando consista nel solo silenzio su circostanze essenziali e prescinde da qualsiasi accertamento penale. Ne consegue la legittimità dell’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica che, sulla base di una volumetria preesistente maggiorata, abbia qualificato come ristrutturazione edilizia un intervento che, in area vincolata da inedificabilità assoluta, costituisce nuova costruzione. La rettifica del provvedimento non è ammessa quando inciderebbe su presupposti motivazionali e su diversità di oggetto ed effetti sostanziali.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un immobile in area costiera a Siracusa, presentava nel marzo 2023 domanda di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti, ricadenti nella fascia di 150 metri dalla battigia, e chiedeva alla Soprintendenza l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata nell’aprile 2023 sulla base di una relazione tecnica che dichiarava l’assenza di incremento di cubatura.

Dopo una segnalazione del Comune su un errore nella tavola di progetto, la società presentava un nuovo progetto e otteneva il permesso di costruire n. 151/2023, senza però trasmettere la documentazione aggiornata alla Soprintendenza. A seguito di sopralluoghi e verifiche, la Soprintendenza accertava una volumetria preesistente reale assai inferiore a quella dichiarata e annullava in autotutela l’autorizzazione paesaggistica. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, che respingeva la domanda cautelare e, all’esito dell’istruttoria, il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della violazione del termine per l’esercizio dell’autotutela. La ricorrente sosteneva che l’amministrazione avrebbe dovuto avvedersi dell’errore nei dati di volumetria e rettificare l’autorizzazione, non annullarla. Il TAR ritiene invece condivisibile la tesi dell’amministrazione, che aveva agito sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti contenuta nel progetto originario.

Richiamando la giurisprudenza maggioritaria, il Tribunale interpreta estensivamente il comma 2-bis dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, sganciando la falsa rappresentazione dal presupposto dell’accertamento con sentenza passata in giudicato. Il limite temporale opera solo se il comportamento della parte interessata non abbia indotto in errore l’amministrazione, distorcendo la realtà fattuale o determinando una non veritiera percezione dei presupposti di legge. Il Collegio cita, tra le altre, Cons. Stato, sez. II, n. 5622 del 2025 e Cons. Stato, sez. IV, n. 4832 del 2025, nonché i principi dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017.

Nel caso concreto, la società aveva indicato una cubatura preesistente di mc. 371,86, dichiarando l’assenza di aumento volumetrico, mentre solo dal raffronto con i precedenti titoli in sanatoria era emersa una consistenza reale di mc. 282,06. La maggiorazione di quasi cento metri cubi aveva indotto l’amministrazione a qualificare l’intervento come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione, vietata dall’art. 15 l.r. Sicilia n. 78/1976 e dall’art. 11 delle NTA del Piano Paesaggistico. La circostanza era riconosciuta dalla stessa ricorrente, che ammetteva l’errore del tecnico nell’imputare parte della veranda alla costruzione. Assume rilievo dirimente l’aver fornito elementi conoscitivi non veritieri su un dato essenziale.

Il Tribunale rileva inoltre la non corrispondenza tra il progetto autorizzato dalla Soprintendenza e quello assentito dal Comune con il permesso di costruire n. 151/2023. La modifica era stata concordata solo verbalmente con l’ufficio tecnico comunale e mai trasmessa alla Soprintendenza. La ricorrente la riteneva una difformità meramente formale, superabile con una rettifica. Il Collegio esclude tale soluzione: la rettifica elimina errori materiali o irregolarità non invalidanti, non può invece incidere su presupposti motivazionali che comportino diversità di oggetto ed effetti sostanziali, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 7257 del 2023.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in complessivi euro 1500,00, oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *