Rischio sanitario e rinnovo AIA: il TAR Puglia dispone verifiche istruttorie sul benzene (TAR Puglia n. 1646 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata per la tutela della salute pubblica deve essere verificata nella sua perdurante efficacia alla luce della sopravvenienza di una nuova disciplina normativa e di un provvedimento di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che regolamenti ex novo l’attività produttiva. Spetta al giudice amministrativo, nell’esercizio dei propri poteri istruttori, disporre gli accertamenti tecnici necessari a valutare se permangano i presupposti di legittimità della misura, anche sollecitando le autorità competenti a fornire chiarimenti in merito alle misure di prevenzione e monitoraggio del rischio. L’eventuale sopravvenienza normativa e provvedimentale non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del ricorso, ma richiede una verifica in concreto degli effetti prodotti sull’assetto di interessi delineato dall’atto impugnato.

Il Fatto

La società gestrice dello stabilimento siderurgico di Taranto ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Taranto del 22 maggio 2023, con cui era stato ordinato l’eliminazione del rischio sanitario derivante dalla produzione dell’impianto e, in via subordinata, la sospensione delle attività dell’area a caldo. Il provvedimento era stato adottato a fronte del trend in aumento dei livelli di benzene nell’aria dovuto all’esercizio dello stabilimento. La ricorrente ha contestato la legittimità dell’atto, deducendo la carenza dei presupposti e la violazione delle competenze in materia ambientale e sanitaria.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha rilevato che, nel corso del giudizio, sono sopravvenute circostanze di fatto e di diritto potenzialmente idonee a incidere sull’assetto di interessi regolato dall’ordinanza impugnata. In particolare, è stato emanato il decreto ministeriale n. 436 del 27.5.2025, recante il “Riesame complessivo con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)” dello stabilimento, nonché la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 5/2025.

Il Collegio ha osservato che nessuna delle parti ha impugnato il provvedimento di rinnovo dell’AIA, circostanza che rende necessario verificare se la nuova autorizzazione e la disciplina sopravvenuta abbiano già regolamentato compiutamente le misure di prevenzione e monitoraggio del rischio di superamento dei valori limite di benzene, con ciò potenzialmente assorbendo o superando le prescrizioni contenute nell’ordinanza sindacale.

Al fine di verificare la perdurante efficacia dell’ordinanza gravata, il Tribunale ha ritenuto necessario disporre specifici incombenti istruttori. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sulle misure di monitoraggio e prevenzione del rischio previste dal decreto di rinnovo dell’AIA, unitamente al parere definitivo reso dall’Istituto Superiore di Sanità sullo studio di Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) predisposto dal gestore. Ha inoltre ordinato ad ARPA Puglia di depositare i report di rilevazione della qualità dell’aria per gli anni 2024 e 2025, concernenti i livelli di concentrazione giornaliera di benzene, sia dalle stazioni della rete regionale che da quelle della rete aziendale, gestita da ARPA per convenzione.

Il Tribunale ha concesso alle parti un termine di 120 giorni per l’adempimento degli incombenti, rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 19 ottobre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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