Refertazione radiologica riservata al medico specialista, non al neurologo esperto (TAR Puglia n. 1273 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il personale medico chirurgo privo di specializzazione in radiodiagnostica, che abbia svolto documentato esercizio professionale specialistico ai sensi dell’art. 7, comma 11, d.lgs. n. 187/2000, può continuare ad esercitare dette attività per effetto dell’art. 159, comma 15, d.lgs. n. 101/2020, ma non può svolgere attività di refertazione radiologica. Il combinato disposto dei commi 2, 13 e 15 del medesimo articolo riserva la refertazione alla responsabilità esclusiva del medico specialista in radiodiagnostica o in medicina nucleare. La norma derogatoria è di stretta interpretazione e persegue la sola ratio di non estromettere la professionalità acquisita sul campo, senza equiparare il medico allo specialista. L’esperienza maturata in un solo settore della radiologia, come la neuroradiologia, non integra la formazione propria del medico radiologo. La revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento trova fondamento nell’esercizio abusivo della professione sanitaria e nella messa in pericolo della salute pubblica.

Il Fatto

Una società titolare di un centro diagnostico privato, accreditato e convenzionato con il servizio sanitario regionale, impugna l’atto con cui la Regione Puglia ha disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini con grandi macchine. All’origine vi è la segnalazione dell’azienda sanitaria locale, che ha rilevato come una dottoressa specializzata in neurologia avesse refertato esami di risonanza magnetica.

La struttura sostiene che la professionista, in forza di una lunga esperienza sul campo, rientri nella previsione dell’art. 159, comma 15, d.lgs. n. 101/2020 e possa compiere tutti gli atti tipici del medico radiologo, compresa la refertazione. Propone ricorso con istanza cautelare e, in corso di causa, motivi aggiunti avverso l’atto di integrazione e conferma della revoca, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Prima del d.lgs. n. 101/2020, l’art. 7, comma 11, d.lgs. n. 187/2000 consentiva l’esercizio specialistico della radiodiagnostica al medico chirurgo privo di specializzazione che avesse svolto cinque anni di servizio nella corrispondente disciplina. Il successivo art. 159, comma 15 ha confermato tale possibilità, subordinandola alla comunicazione all’organo di vigilanza competente per territorio.

La norma non chiarisce espressamente se il medico possa anche refertare. Il Tribunale ricorre all’interpretazione sistematica e osserva che il comma 2 dell’art. 159 pone la refertazione come responsabilità esclusiva del medico specialista in radiodiagnostica o in medicina nucleare, mentre il comma 13 esclude la redazione di referti per le attività complementari. Da qui la conclusione che il medico privo di specializzazione possa proseguire l’attività, ma non refertare.

Tale lettura è confortata dal D.M. 21 febbraio 1997, che per il personale del servizio sanitario nazionale limita l’esercizio e richiede la presenza di un radiologo primario. L’istruttoria disposta dal Tribunale ha confermato l’assenza, nei reparti di radiologia pugliesi, di medici privi di specializzazione che refertino. La ratio della disposizione derogatoria è quindi solo quella di evitare l’estromissione della professionalità acquisita, senza equiparazione piena allo specialista.

Quanto all’esperienza della professionista, il Collegio rileva che il D.M. 4 febbraio 2015 richiede una formazione comprensiva di tutte le indagini e di tutti i distretti corporei, non di un solo settore. La pratica in neuroradiologia, pur prolungata, non integra quel bagaglio. Il D.M. 14 gennaio 2021, attuativo del d.lgs. n. 101/2020, individua del resto nel solo medico specialista in radiodiagnostica o equipollente il responsabile della prestazione diagnostica di risonanza magnetica.

Respinte le censure sulla revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il Collegio esclude la violazione dell’art. 21 nonies, comma 2, legge n. 241/1990, sussistendo ragioni di interesse pubblico attuali e un termine ragionevole. Richiama inoltre l’art. 21 octies, comma 2, trattandosi di provvedimento vincolato nel contenuto. Caduta l’illegittimità dell’azione amministrativa, è respinta la domanda risarcitoria. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati; dichiarato inammissibile l’atto di costituzione dell’azienda sanitaria locale, non intimata; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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