Ordinanza di sgombero su area demaniale e difetto di giurisdizione amministrativa (TAR Puglia n. 281 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando il privato impugna un’ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino contestando la natura demaniale del bene e rivendicando la proprietà privata dell’area, la controversia non investe vizi dell’atto amministrativo ma ha ad oggetto l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di un diritto soggettivo. Il riparto di giurisdizione non si determina in base ai vizi dedotti né alla pronuncia richiesta, ma in relazione al carattere paritario o autoritativo del rapporto. Ove il potere amministrativo presupponga la preliminare verifica della natura pubblica del bene inciso, la cognizione spetta al giudice ordinario, anche quando le censure denunciano carenze istruttorie o errori di valutazione. La giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia presuppone un collegamento con la spendita di poteri amministrativi, che difetta quando il thema decidendum è la titolarità del bene.

Il Fatto

I ricorrenti acquistano nel 2005 un appartamento in Polignano a Mare, servito da un balcone di circa 29 metri quadri, non menzionato nell’atto di compravendita e non identificato catastalmente. Dopo un sopralluogo della Guardia di finanza, che contesta l’assenza del titolo concessorio su area asseritamente demaniale, e dopo un’istanza di concessione demaniale in sanatoria definita dall’Ufficio delle dogane, il Comune notifica una diffida e un ordine di sgombero e ripristino ai sensi dell’art. 54 cod. nav. e dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001.

I proprietari impugnano davanti al TAR, deducendo l’incertezza sulla delimitazione della linea demaniale, l’avvenuta autorizzazione in sanatoria e il legittimo affidamento maturato. Il Tribunale dispone istruttoria per chiarire le modalità con cui è stata attribuita natura demaniale alla particella.

La Motivazione della Corte

All’esito dell’istruttoria, l’Agenzia del demanio riferisce che le criticità della nota del 15 aprile 2020 possono considerarsi superate: la Capitaneria di porto conferma l’appartenenza al demanio marittimo della particella, l’assenza di procedure di delimitazione e l’errore di intestazione catastale che ne aveva determinato l’esclusione dal SID. I ricorrenti, però, contestano tale ricostruzione e insistono per una CTU o verificazione sulla base delle proprie perizie.

Il collegio rileva che nella vicenda assume rilievo dirimente la natura demaniale dell’area. Il petitum sostanziale, da identificarsi in funzione della causa petendi, si sostanzia nell’accertamento dell’esistenza di una situazione giuridica di diritto soggettivo a fronte della quale il Comune non avrebbe spazio di manovra.

Il thema decidendum non è dunque il corretto uso del potere comunale, ma l’accertamento della natura pubblica o privata della particella su cui insiste il manufatto. Da qui il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: si oppone un diritto di proprietà privata, costituzionalmente affidato alla tutela del giudice ordinario, e si controverte di un potere che necessita della preliminare verifica della natura pubblica della proprietà incisa.

La Corte richiama il costante orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, quando il privato insorge avverso l’ordinanza di rilascio sul presupposto della demanialità per farne negare la natura pubblica e accertare il proprio diritto, la controversia spetta al giudice ordinario (Cass. Sez. Un. n. 20596 del 2013). Né rileva l’art. 133, comma 1, cod. proc. amm., che presuppone comunque un collegamento con la spendita di poteri amministrativi.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. in caso di riproposizione entro tre mesi. Le spese sono compensate, anche in ragione dell’erronea indicazione in calce al provvedimento impugnato circa la possibilità di adire il giudice amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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