Specializzazione previgente e punteggio nel concorso dirigenziale medico (TAR Puglia n. 280 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per dirigente medico, l’art. 45 del d.lgs. n. 368/1999 è norma speciale che disciplina la valutazione della formazione specialistica solo per i medici ammessi alle scuole universitariamente riordinate da quel decreto. La specializzazione conseguita ai sensi del previgente d.lgs. n. 257/1991 resta pertanto regolata dall’art. 27, comma 7, del d.P.R. n. 483/1997, che attribuisce mezzo punto per anno di corso. La commissione che applica questa distinzione, in conformità al bando, non incorre in disparità di trattamento. Le cause di astensione dell’art. 51 cod. proc. civ. sono tassative e non estensibili analogicamente; la grave inimicizia presuppone reciprocità e rapporti personali estranei alle funzioni. Il candidato che partecipa senza riserva alle prove accetta il bando e non può contestarne i contenuti.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto da una struttura ospedaliera pugliese, per la copertura di un posto di dirigente medico. Si classificava al quarto posto della graduatoria finale, approvata con deliberazione del 14 marzo 2022. La vincitrice rinunciava alla nomina, conferita per scorrimento al secondo classificato; un ulteriore scorrimento riguardava la terza classificata.

La ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale innanzi al TAR. L’Azienda chiedeva la decisione in sede giurisdizionale. Con motivi aggiunti, dopo l’accesso agli atti, la ricorrente censurava i verbali della commissione e chiedeva accertarsi il proprio diritto all’assunzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione sull’atto di opposizione dell’Azienda. L’art. 3 del d.lgs. n. 502/1992 riserva al direttore generale tutti i poteri di gestione e la rappresentanza legale; i pareri degli altri direttori non sono vincolanti e la forma collegiale non è imposta per ogni decisione. La mera opposizione alla sede giustiziale è dunque validamente adottata.

Sul primo motivo dei motivi aggiunti, la ricorrente contestava il punteggio assegnato alla specializzazione conseguita secondo il previgente ordinamento, inferiore a quello riconosciuto ai titolari di specializzazione ex d.lgs. n. 368/1999. Il Collegio rileva che la commissione ha applicato pedissequamente il bando, che all’art. 4 distingueva espressamente i due percorsi formativi; clausola non impugnata.

Nel merito, il TAR qualifica l’art. 45 del d.lgs. n. 368/1999 come norma speciale, inserita nel Titolo VI del decreto e riferita pro futuro alla formazione disciplinata dagli artt. 20 e seguenti, con contratto annuale di formazione-specialistica. Il previgente d.lgs. n. 257/1991 prevedeva solo una borsa di studio. L’abrogazione dell’art. 27, comma 7, del d.P.R. n. 483/1997 avrebbe richiesto una disposizione esplicita; il parere ministeriale invocato non è condiviso.

Sull’astensione, la mera impugnativa degli atti di un precedente concorso non integra la grave inimicizia. Il giudizio richiamato pende tra la ricorrente e l’Amministrazione, non con il presidente della commissione. La giurisprudenza citata esige reciprocità e conflittualità personale estranea ai compiti istituzionali. Nessuna riserva era stata opposta alle prove del gennaio 2022.

Le censure sul bando (mancata previsione di lingua inglese e informatica) sono inammissibili per acquiescenza e genericità. La valutazione di pubblicazioni e curriculum rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per palese illogicità. Quanto alla prova orale, i verbali ne hanno definito modalità e criteri. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 51 c.p.c.

Tutte le 177 sentenze sull'art. 51 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *