Ammonimento del Questore per atti persecutori e garanzie partecipative (TAR Calabria n. 2084 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 della legge n. 38/2009 per condotte di atti persecutori ha natura spiccatamente cautelare e preventiva ed è preordinato a far desistere l’autore dalla condotta e a limitarne la pericolosità sociale. In ragione di tale ratio, il provvedimento può essere emanato anche in difetto delle garanzie partecipative dell’ammonito, spettando al Questore valutare il se e il quando dell’adozione, e senza necessità di preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990. L’istruttoria è alleggerita: è sufficiente un quadro indiziario che renda verosimile la condotta persecutoria, non la piena prova dei reati, con sindacato del giudice amministrativo limitato ai casi di manifesta carenza dei presupposti, irragionevolezza o sproporzione. La sottoscrizione del provvedimento da parte del Vicario del Questore non richiede delega, discendendo il potere dalla legge.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto avverso un ammonimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Catanzaro, che lo aveva ritenuto responsabile di atti persecutori. Deducela nullità dell’atto per mancata sottoscrizione del Questore, la violazione delle garanzie procedimentali e del diritto di difesa, la violazione dell’art. 8 della legge n. 38/2009 e l’eccesso di potere.

L’amministrazione resiste e chiede il rigetto. La richiesta di tutela cautelare era già stata respinta con ordinanza non impugnata per carenza di fumus boni iuris. La causa giunge alla decisione di merito all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura di nullità legata alla sottoscrizione da parte del Vicario del Questore. Per il Tribunale il potere del Vicario discende direttamente dalla legge e non implica alcun obbligo di delega né l’impedimento del titolare dell’ufficio, come affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. Civile, n. 2085/2025. La mancata attestazione di conformità di un’eventuale copia costituisce poi una mera irregolarità formale, che incide sulla fase di integrazione dell’efficacia e non sulla validità dell’atto (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 973/2022).

Sul versante delle garanzie procedimentali, i giudici ritengono che l’omessa attivazione del contraddittorio sia giustificata da ragioni d’urgenza, in correlazione alla condotta persecutoria tenuta nei confronti dell’allora Sindaco. L’ammonimento ha finalità cautelare e costituisce misura di prevenzione, applicabile a soggetti socialmente pericolosi e volta a prevenire la commissione dei reati.

Da tale ratio discende che il Questore, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, può valutare il se e il quando dell’emanazione e decidere se procedere senza indugio o avvisare il destinatario con la comunicazione di avvio ex art. 7 della legge n. 241/1990 (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 914 del 2024). La mancata ostensione degli atti richiesti non integra di per sé un vizio del provvedimento, potendo essere contestata con il ricorso in materia di accesso ex art. 116 c.p.a.

Quanto all’istruttoria, il Collegio richiama la previsione dell’art. 8, comma 2, della legge n. 38/2009, che consente un’istruttoria alleggerita finalizzata a valutare solo il fumus del rischio per l’incolumità della persona offesa: il Questore può ritenere sufficienti gli elementi in suo possesso per provvedere immediatamente (Cons. Stato, Sez. III, n. 5259 del 2018). Non è richiesta la piena prova dei reati, ma un quadro indiziario che renda verosimile la condotta lesiva, con sindacato limitato alla manifesta carenza dei presupposti, all’irragionevolezza e alla sproporzione (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1488 del 2022).

Nel caso concreto le condotte, protrattesi per circa quattro anni e puntualmente descritte, presentano caratteristiche persecutorie per la presenza di ingiurie, dileggi e minacce rivolte al controinteressato. Il difetto d’istruttoria non è dunque ravvisabile e il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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