Ottemperanza al decreto equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 121 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello, ai sensi della legge n. 89/2001, liquida l’indennizzo per irragionevole durata del processo ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato ove notificato e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.. Decorsi inutilmente i termini di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina un commissario ad acta. Al commissario, dirigente dell’amministrazione intimata, non è dovuto alcun compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Con decreto del 20.11.2019 la Corte d’appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, di € 800,00 oltre spese liquidate in € 400,00 per compensi ed € 55,00 per spese, con distrazione in favore del difensore. Il decreto veniva notificato al Ministero il 28.11.2019, non era opposto e diveniva definitivo dal 30.12.2019.
Nonostante la rituale notifica, l’amministrazione non dava esecuzione al titolo. I ricorrenti, dopo aver trasmesso la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, proponevano ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. Sussiste dunque la giurisdizione del giudice amministrativo sull’ottemperanza.
Il Tribunale verifica poi il decorso dei termini di legge. Richiama l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impone all’amministrazione di pagare entro 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, e rileva che tale termine è spirato senza esito. Analogamente è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001.
Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Esclude però qualsiasi compenso per il commissario, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Da ultimo, il Collegio condanna l’amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 per compensi oltre accessori, e al rimborso delle spese vive successive ed accessorie, segnatamente quelle per le copie del decreto e per la certificazione di passaggio in giudicato, in favore del difensore antistatario. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017.
Nota della Redazione
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