Ordinanze contingibili su carenze igieniche e obblighi dell’esercente l’attività (TAR Calabria n. 2163 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni igienico-sanitarie relative ai locali in cui si esercita un’attività commerciale di prodotti alimentari si rivolgono all’esercente l’attività, sul quale incombe l’obbligo di conformarsi alla normativa igienica, e non al proprietario dell’immobile concesso in locazione. I presupposti della contingibilità e dell’urgenza richiesti dall’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 sussistono quando l’accertamento tecnico evidenzi un rischio concreto e attuale di grave danno alla salute pubblica, non fronteggiabile con strumenti alternativi. La misura della sospensione dell’attività è ragionevole e proporzionata quando la sua durata è rimessa alla solerzia dell’esercente nel rimuovere le carenze. In presenza di provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina vizio dell’atto, non residuando margini discrezionali idonei a consentire un contenuto diverso.

Il Fatto

I ricorrenti, conduttori di box ubicati in un mercato ortofrutticolo, vi svolgevano commercio all’ingrosso di prodotti agricoli. A seguito di un sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, il Sindaco del Comune di Crotone ha adottato una pluralità di ordinanze con cui ha intimato la sospensione immediata dell’attività sino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali, da accertare a cura del medesimo Dipartimento.

Le carenze rilevate concernevano l’assenza di idonea copertura del locale, la pavimentazione discontinua, la promiscuità con prodotti non alimentari e l’assenza di spogliatoio e servizio igienico per i dipendenti. I destinatari hanno impugnato gli atti davanti al TAR Calabria, deducendo il difetto di legittimazione passiva, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione sui presupposti dell’art. 50 T.U.E.L. e la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. In sede cautelare la domanda di tutela interinale è stata rigettata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo incentrato sull’erronea individuazione dei destinatari. Le carenze riscontrate attengono alla salubrità e all’idoneità dei locali in cui si esercita l’attività ortofrutticola e incidono direttamente sulle modalità concrete di svolgimento dell’attività commerciale. Tali condizioni devono essere garantite dall’esercente, sul quale incombe l’obbligo di conformarsi alla normativa igienico-sanitaria e al quale soltanto possono essere rivolte contestazioni e prescrizioni. La titolarità dominca dei locali resta quindi irrilevante.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Dalle ordinanze emerge che il Dipartimento di Prevenzione ha chiesto al Sindaco di disporre la sospensione temporanea sino al ripristino delle gravi carenze riscontrate. Risultano così integrati i presupposti della contingenza e dell’urgenza dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, essendo stato accertato un rischio concreto e attuale di grave danno alla salute pubblica, determinato dalle condizioni in cui erano esposti i prodotti destinati alla vendita.

La natura alimentare dei beni commercializzati e l’elevato rischio di contaminazione rendevano necessaria una misura immediata e incisiva, non essendo ravvisabili strumenti alternativi idonei a garantire la tutela della salute e dell’igiene pubblica. Il provvedimento è inoltre tempestivo: il Comune è stato informato degli esiti degli accertamenti in data 21 maggio 2021 e il breve lasso temporale intercorso è stato necessario per individuare gli esercenti destinatari.

La misura appare ragionevole e proporzionata, poiché la durata dei suoi effetti è rimessa alla solerzia dei ricorrenti nel conformarsi alle prescrizioni. Quanto al terzo motivo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non vizia l’atto: in presenza di provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica non residuano margini di discrezionalità tali da consentire un contenuto diverso, né emergono profili di incertezza del quadro normativo. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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