Obbligo di comunicazione del militare e onere motivazionale dell’Amministrazione (TAR Sardegna n. 30 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 748, comma 5, cod. ord. mil., il militare deve dare sollecita comunicazione al proprio comando degli eventi in cui è rimasto coinvolto che possono avere riflessi sul servizio. Poiché la norma utilizza un concetto indeterminato, fuori dai casi in cui l’incidenza sul servizio sia positivamente prevista o di palese evidenza spetta all’Amministrazione chiarire in quali termini l’evento si riverera sull’attività istituzionale. In particolare, l’avvio di una modesta attività economica da parte del coniuge del militare non integra di per sé un obbligo di comunicazione, se l’Amministrazione non ne esplicita i riflessi sul servizio. Il provvedimento sanzionatorio che ometta tale chiarimento è carente di motivazione e va annullato. Restano invece infondate le doglianze sulla tardività della contestazione, quando la conoscenza tardiva dei fatti da parte del Comando non trovi smentita negli atti.
Il Fatto
Il ricorrente, Luogotenente in servizio presso una stazione dei Carabinieri, è destinatario di un procedimento disciplinare di corpo avviato nel settembre 2021. L’addebito riguarda l’omessa comunicazione dell’avvio, nel 2018, di un’impresa individuale intestata alla coniuge, operativa nel territorio della giurisdizione della stazione ove il militare presta servizio. L’Amministrazione contesta la violazione degli artt. 748, comma 5, 238, 717 e 725 cod. ord. mil., in relazione all’art. 748, comma 5, del d.P.R. n. 90/2010.
Nel corso del procedimento l’interessato rappresenta di avere informato verbalmente colleghi e superiori dell’avvio di una piccola attività di apicoltura. Il procedimento si conclude con l’irrogazione della sanzione del rimprovero, comunicata il 16 dicembre 2021. Il militare propone ricorso gerarchico, sul quale l’Amministrazione non si pronuncia, e impugna quindi la sanzione davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la decadenza della potestà sanzionatoria per tardività della contestazione. La doglianza non coglie nel segno. Il ricorrente si limita ad allegare di avere divulgato verbalmente la notizia sin dal 2018, senza offrire alcun elemento concreto a comprova. La circostanza che il Comando abbia appreso i fatti nel settembre 2021 non trova smentita negli atti di causa, sicché non si pone un problema di tempestività dell’avvio del procedimento.
Analogamente infondato è il terzo motivo, relativo alla genericità della contestazione. La contestazione di addebito del 21 settembre 2021 individua in maniera specifica la violazione contestata, con espressa indicazione delle norme ritenute violate.
È invece fondato il secondo motivo. La norma richiamata esige la comunicazione degli “eventi in cui è rimasto coinvolto che possono avere riflessi sul servizio“. Si tratta di un concetto indeterminato. Al di fuori delle ipotesi in cui l’incidenza sul servizio sia positivamente prevista o di palese evidenza, spetta all’Amministrazione chiarire in quali termini l’avvio di un’attività da parte di uno stretto congiunto del militare possa riverberarsi sul servizio, anche in considerazione delle modeste dimensioni dell’attività.
Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Calabria, Sez. I, n. 234/2022, che si esprime in termini analoghi, con ulteriore rinvio a T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III, n. 716/2009, n. 921/2010 e n. 264/2013. Il provvedimento impugnato risulta dunque carente sotto il profilo motivazionale: l’Amministrazione non ha chiarito per quali ragioni la modesta attività di apicoltura della coniuge dovesse intendersi quale evento con riflessi sul servizio, tale da imporre l’obbligo di comunicazione.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
Nota della Redazione
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