Ordinanze contingibili e urgenti: no alla temporaneità come requisito assoluto (Cons. Stato n. 353 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo impugnatorio la legittimazione e l’interesse al ricorso costituiscono condizioni dell’azione che devono sussistere al momento della domanda e persistere fino alla decisione, non essendo la giurisdizione preordinata al controllo generale di legittimità dell’operato pubblico. La notificazione di un provvedimento non rende destinatario chi non ne subisca l’effetto lesivo, individuato dagli ordini contenuti nel dispositivo. Quanto all’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, i presupposti della contingibilità e dell’urgenza sussistono quando manchino rimedi tipici adeguati e il differimento sia materialmente impossibile. Il requisito della temporaneità non è espressamente previsto dalla norma e non va inteso in senso assoluto: la misura può produrre effetti anche definitivi, purché idonea e proporzionata a eliminare il pericolo.

Il Fatto

Il Comune di Bracciano, rilevato lo sversamento di acque reflue nella rete delle “acque chiare”, ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente con cui ha imposto ai proprietari di alcuni immobili di conformare lo scarico delle acque nere alla fognatura pubblica e di bonificare il terreno interessato dai liquami. Alcuni dei destinatari hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso.

Il giudice di primo grado ha peraltro dichiarato inammissibile la domanda di due ricorrenti, non destinatarie degli ordini benché raggiunte dalla notifica, ed esaminato il merito solo per gli altri. I ricorrenti hanno proposto appello, censurando sia le statuizioni processuali sia il merito, con particolare riguardo alla mancanza dei presupposti dell’atto sindacale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma anzitutto il capo sulla legittimazione. Richiamando le proprie pronunce, e in particolare Ad. Plen. n. 3 del 2022 e Ad. Plen. n. 9 del 2014, il Collegio ribadisce che condizioni dell’azione sono la legittimazione e l’interesse al ricorso, da verificare al momento della domanda e fino alla decisione. La tutela amministrativa è soggettiva: non mira alla legalità in sé, ma al bene della vita inciso dal potere.

Nel caso concreto i destinatari dell’ordinanza sono individuati per relationem rispetto alla proprietà dei subalterni indicati in catasto. Le due appellanti non ne risultano titolari, sicché la notifica a loro rivolta non le rende destinatarie degli effetti: l’effetto lesivo discende dal dispositivo, non dal procedimento di notificazione. L’inammissibilità è quindi corretta.

Nel merito, la Corte respinge le censure sull’istruttoria e sulle autorizzazioni. L’autorizzazione originaria riguardava lavori da eseguire e non esclude un malfunzionamento successivo dello scarico. Il Comune ha svolto sopralluogo con i proprietari e indagini con liquido tracciante, accertando il coinvolgimento degli scarichi degli appellanti. Le contestazioni tecniche restano generiche, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. II, n. 2964 del 2020.

Sul potere extra ordinem, il Collegio distingue i due presupposti. La contingibilità implica l’insussistenza o l’inadeguatezza dei rimedi tipici; l’urgenza consiste nell’impossibilità materiale di differire l’intervento, in ragione del prevedibile danno a breve scadenza (Cons. Stato, sez. V, n. 6951 del 2019). Lo sversamento era già in atto, quindi entrambi sussistono.

Quanto alla dedotta mancanza di temporaneità, la Corte esclude che la provvisorietà sia requisito testuale della norma. Connotato essenziale è invece l’idoneità e proporzionalità della misura allo scopo di eliminare il pericolo: l’atto può avere effetti provvisori o definitivi secondo le circostanze, come affermato in Cons. Stato, sez. IV, n. 4802 del 2021. L’Amministrazione ha ordinato solo quanto strettamente necessario a far cessare lo sversamento. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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