Ordinanze sindacali e sosta vietata oltre i limiti del codice della strada (TAR Molise n. 201 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di sosta in prossimità dei distributori di carburante, posto dall’art. 158, comma 2, lett. o), cod. strada, opera nei limiti spaziali dei cinque metri prima e dopo le installazioni di erogazione; l’amministrazione non può estenderlo oltre tale misura, pena il difetto di istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità. Le ordinanze contingibili e urgenti ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 presuppongono situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, la cui sussistenza deve essere suffragata da adeguata istruttoria e da congrua motivazione. Il potere extra ordinem è residue e di chiusura: richiede l’impossibilità di differire l’intervento e di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari. La mera presenza di veicoli in sosta non integra i presupposti di necessità e urgenza.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile con unico ingresso su uno slargo carrabile prospiciente un distributore comunale di carburanti, impugnavano l’ordinanza sindacale n. 3/2023, con cui il Comune aveva disposto l’installazione di sei dissuasori stradali e la relativa segnaletica di divieto di sosta. Deducevano l’incompetenza del Sindaco, l’insussistenza dei presupposti e l’eccesso di potere sotto plurimi profili.

Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare con ordinanza n. 54/2023, rilevando il vizio di incompetenza e l’eccedenza degli spazi vietati rispetto alla norma. Dopo la rimozione dei dissuasori in esecuzione della misura, il Comune emanava l’ordinanza n. 19/2023, di contenuto sostanzialmente identico, adottata nella forma dell’ordinanza di necessità ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. Anche tale atto veniva impugnato con motivi aggiunti e sospeso con ordinanza n. 118/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso introduttivo. La rimozione dei dissuasori non è avvenuta in autotutela, ma in esecuzione del dictum cautelare; il carattere interinale della tutela impedisce di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché la caducazione della misura ripristinerebbe l’atto lesivo. L’interesse permane a maggior ragione perché il Comune ha reiterato il medesimo contenuto con il provvedimento successivo.

Nel merito, il ricorso è fondato per difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione rispetto all’art. 158, comma 2, lett. o), cod. strada. La norma vieta la sosta nei cinque metri prima e dopo le installazioni di erogazione; i dissuasori, invece, impedivano la sosta per uno spazio ben superiore. A ciò si aggiunge l’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, evidenziato dall’asimmetria tra i due lati del distributore, con due soli dissuasori sul lato opposto e sosta consentita. Il Collegio richiama l’indagine trifasica di idoneità, necessarietà e adeguatezza (Cons. Stato, sez. V, n. 6383/2007 e n. 2087/2006).

Quanto ai motivi aggiunti, è dirimente il difetto assoluto dei presupposti per l’ordinanza contingibile e urgente. Il generico riferimento alla presenza di veicoli in sosta non dimostra una situazione di pericolo effettivo. L’art. 54, quarto comma, T.U.E.L. consente al Sindaco di adottare provvedimenti motivati per prevenire gravi pericoli, ma la valutazione deve fondarsi su puntuali accertamenti tecnici confluenti nella motivazione (Cons. Stato, sez. V, n. 5780/2020; n. 1942/2023).

Il potere extra ordinem presuppone situazioni non tipizzate di pericolo effettivo, con urgenza intesa come impossibilità di differire l’intervento e contingibilità come impossibilità di ricorrere ai rimedi ordinari. Tali condizioni sono state travalicate. Resta ferma anche per la seconda ordinanza la violazione del principio di proporzionalità, per l’ampiezza degli spazi coperti e l’asimmetria tra i lati. Assorbiti gli ulteriori motivi, ricorso e motivi aggiunti sono accolti con annullamento degli atti e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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