Priorità della procedura speciale sulla mobilità e cessazione della materia del contendere (TAR Molise n. 202 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di reclutamento del personale sanitario, la stabilizzazione prevista dall’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021, come novellato dall’art. 4, comma 9-sexiesdecies, d.l. n. 198/2022, precede logicamente e giuridicamente la mobilità volontaria dall’esterno. L’Amministrazione che indíca la mobilità senza l’contestuale avvio della procedura speciale di stabilizzazione esercita in modo illegittimo il potere organizzatorio. La sopravvenuta indizione della stabilizzazione, seguita dall’annullamento in autotutela della mobilità impugnata, realizza una attività integralmente satisfattiva dell’interesse azionato e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La pronuncia di cessazione è decisione di merito, accerta la pretesa e può essere eseguita in sede di ottemperanza. Le spese seguono la soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente medico veterinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, impugna la deliberazione con cui l’Azienda sanitaria regionale del Molise ha indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria dall’esterno per sei dirigenti veterinari di area B e tre di area C. Il vizio dedotto consiste nell’avvio della mobilità in assenza della preventiva o almeno contestuale indizione della stabilizzazione c.d. Covid, disciplinata dall’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021 nella versione novellata dal d.l. n. 198/2022.
Il ricorrente chiede anche l’ammissione alla stabilizzazione, avendo presentato istanza in data 28.03.2023, o in subordine l’ordine di indire la procedura prima di completare la mobilità esterna. L’Azienda eccepisce il difetto di giurisdizione sulle domande di condanna e nel merito l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
In fase cautelare il Tribunale sospende la mobilità, ravvisando la giurisdizione amministrativa almeno sulla censura relativa alla scelta organizzatoria e un adeguato fumus boni iuris quanto alla mancata applicazione della disciplina novellata sulle anzianità. Il Cons. Stato, sez. III, n. 4840/2023 respinge l’appello cautelare e chiarisce che l’Amministrazione non contesta il rapporto di priorità logico-giuridica tra stabilizzazione e mobilità, desumibile dal Piano Triennale del Fabbisogno e dalla stessa delibera impugnata.
Il Consiglio di Stato aggiunge che l’esperimento di una stabilizzazione sulla base della formulazione originaria non esimeva l’Amministrazione dalla sua reiterazione secondo la disciplina sopravvenuta, nello spirito dell’art. 2 del Regolamento Aziendale che ne impone l’espletamento unitamente alla mobilità. Un accordo sindacale relativo ad altro profilo professionale non giustifica un trattamento differenziato dei dirigenti veterinari.
A seguito di tali pronunce l’Azienda annulla la mobilità con delibera n. 1055 del 20.12.2023 e indice la stabilizzazione Covid con delibera n. 7 del 3.01.2024, cui il ricorrente partecipa. All’udienza del 5.6.2024 la difesa aziendale conferma l’imminente conclusione della procedura e l’esito favorevole per il ricorrente; il Tribunale nega il rinvio richiesto, poiché l’esito concreto esorbita dal petitum e la materia ricadrebbe nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio ritiene superati i presupposti dell’eccezione di difetto di giurisdizione per effetto dell’avvio spontaneo della procedura. L’annullamento in autotutela della mobilità e l’indizione della stabilizzazione realizzano un assetto di interessi integralmente satisfattivo, non più revocabile in dubbio, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 911/2023 e TAR Trentino-Alto Adige, Bolzano, n. 8/2023.
La pronuncia definisce la controversia nel merito e accerta la pretesa, secondo Cons. Stato, sez. V, n. 823/2024, ed è suscettibile di esecuzione in ottemperanza ai sensi di Cons. Stato, sez. VI, n. 7306/2020. Le spese, liquidate in € 1.200 oltre accessori, sono poste a carico dell’Azienda in applicazione della soccombenza virtuale, avendo i provvedimenti sopravvenuti riconosciuto la fondatezza delle ragioni del ricorrente.
Nota della Redazione
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