Numero minimo iscritti non basta a fondare rappresentatività sindacale (TAR Lombardia n. 1844 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio della rappresentatività territoriale richiesto per la partecipazione a un organismo di consultazione istituzionale in materia ambientale può essere declinato attraverso il numero minimo di iscritti, ma solo a condizione che l’amministrazione dimostri, in sede istruttoria, il collegamento concreto tra la soglia numerica e le funzioni effettivamente assegnate all’organismo. La fissazione del numero minimo di soci su base nazionale, in mancanza di alcuna indagine sul radicamento territoriale, sulla comparazione tra le associazioni potenzialmente partecipanti e sull’utilità dell’apporto consultivo, integra difetto di istruttoria e irragionevolezza. Il parametro della rappresentatività non può essere costituito dal semplice numero degli iscritti tout court. Il criterio è inoltre irragionevole quando esclude l’unico soggetto che sul territorio regionale persegue in via esclusiva l’interesse tutelato dall’organismo stesso.
Il Fatto
La ricorrente, associazione attiva nella tutela della qualità dell’aria, chiedeva alla Regione di essere ammessa al Tavolo Aria, istituito dalla l.r. n. 24/2006 quale sede di consultazione istituzionale per le politiche regionali di riduzione delle emissioni. La Regione riscontrava negativamente l’istanza, rappresentando di non poter aggiornare la lista dei partecipanti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Con la l.r. n. 22/2020 la Giunta veniva incaricata di individuare i partecipanti in base a criteri di rappresentatività territoriale sui temi ambientali. La D.G.R. XI/4993 del 05.07.2021 approvava i criteri e richiedeva, per gli enti collettivi senza scopo di lucro, un numero complessivo di soci sul territorio nazionale non inferiore a 400. L’associazione impugnava sia il diniego sia la delibera, lamentando la violazione della Convenzione di Aarhus, il difetto di motivazione e di istruttoria e l’irragionevolezza della soglia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i due ricorsi. Il gravame avverso il diniego è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo gli effetti del provvedimento superati dall’emanazione della delibera attuativa.
Nel merito il Tribunale esclude la violazione della Convenzione di Aarhus. L’art. 2.5 della Convenzione subordina la qualificazione delle organizzazioni non governative al rispetto delle condizioni previste dal diritto interno, mentre l’art. 7 rimette all’autorità competente la nomina del pubblico chiamato a partecipare all’elaborazione dei piani ambientali. Il Tavolo Aria svolge peraltro funzioni di consultazione istituzionale, distinte dalla partecipazione procedimentale che si realizza nell’elaborazione del Piano regionale degli interventi sulla qualità dell’aria. La sentenza Corte di Giustizia UE C-263/08 concerne la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste e non è pertinente.
Sono infondate le censure di difetto di motivazione e di disparità di trattamento. La delibera è un atto generale, non soggetto all’obbligo motivazionale rafforzato. Quanto al raffronto con le associazioni rappresentative delle imprese, difetta l’assoluta identità di situazioni richiesta dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 256 dell’8.1.2014).
Il cuore della decisione è il difetto di istruttoria. In astratto il numero dei soci può costituire un parametro idoneo a declinare la rappresentatività, ma la sua rispondenza alle funzioni dell’organismo va valutata in concreto. Il solo criterio della sede legale in Lombardia ha efficacia assai debole. A fronte di una soglia di 400 iscritti su base nazionale, sarebbe stata necessaria un’indagine approfondita per stabilire il collegamento tra il numero e la rappresentatività territoriale, considerando l’azione svolta sul territorio, il numero delle associazioni potenzialmente concorrenti e le finalità consultive del Tavolo.
Il criterio è irragionevole anche sotto altro profilo. La rappresentatività non si misura con il semplice numero degli iscritti tout court, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2903 del 18.5.2012. La ricorrente è inoltre l’unica associazione regionale ad avere come oggetto esclusivo la qualità dell’aria: escluderla contrasta con l’interesse tutelato dal Tavolo e con il buon andamento dell’azione amministrativa. Il ricorso è pertanto respinto quanto ai primi profili e accolto quanto a quelli da ultimo esaminati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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